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Risoluzione Agenzia Entrate n. 15 del 13.02.2012

Articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – Chiarimenti


Articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – Chiarimenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 15 del 13.02.2012

Da più parti è stato chiesto di chiarire il corretto ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. “legge di stabilità 2012”) il quale ha stabilito che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.
Al riguardo, preliminarmente, si evidenzia che la richiamata disposizione ha posto rimedio al disallineamento normativo creatosi tra il comparto IVA ed il comparto delle imposte dirette a seguito dell’innalzamento della soglia dei ricavi entro i quali è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata, operato dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (c.d. “decreto sviluppo”).
Con l’articolo 7, comma 2, lett. m), del citato decreto era stato, infatti, modificato il solo contenuto dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, prevedendo un innalzamento delle stesse da 309.874,14 euro a 400mila euro, per le imprese che prestano servizi, e da 516.456,90 euro a 700mila euro, per le imprese che svolgono altre attività.
Erano rimasti, invece, inalterati i limiti di volume d’affari di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, che consente ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni ed i versamenti dell’IVA (maggiorati dell’1%, a titolo d’interesse, non deducibile ai fini dell’imposta sui redditi) con periodicità trimestrale anziché mensile (entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari).
Per effetto della disposizione di cui all’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011, dal 1° gennaio 2012, quindi, gli ammontari dei limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni in parola, ai fini IVA, sono stati riallineati con quelli previsti per le imposte dirette.
Tanto premesso, i dubbi espressi dagli operatori del settore e dalla stampa specializzata circa il corretto ambito di applicazione del medesimo articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011, riguardano, in particolare:
1. il parametro al quale collegare i nuovi limiti monetari;
2. la possibilità, per i contribuenti trimestrali, di continuare a differire al 16 marzo dell’anno successivo il versamento del saldo del periodo d’imposta.
Relativamente al primo punto si osserva che, sebbene la modifica operata con la legge di stabilità 2012 sia stata introdotta con disposizione autonoma ovvero senza intervenire direttamente nel testo del citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, è a quest’ultimo che si deve fare esclusivo riferimento al fine di rinvenire il parametro al quale i nuovi valori monetari devono essere ricollegati. Ne consegue che il richiamo operato dal comma 11 dell’articolo 14 ai limiti “fissati per il regime di contabilità semplificata” non implica che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti IVA, sia l’importo dei ricavi previsti dagli articoli 57 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della predetta determinazione continua a rilevare esclusivamente il volume d’affari, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno, con le eccezioni di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In altre parole, per effetto dell’intervento, seppur indiretto, sul citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, allo stato, possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 è elevato a 700mila euro relativamente a tutte le attività esercitate.
Quanto alla seconda questione prospettata, si rileva che l’innalzamento dei limiti monetari ha effetto anche con riferimento alla previsione di cui alla lettera b) del comma 1 del citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, nel senso che i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio:
1. entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale dell’1%;
2. entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell’1% deve essere corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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