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Risoluzione Agenzia Entrate n. 148 del 09.06.2009

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’ addizionale all’IRES di cui all’articolo 81, commi da 16 a 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’ addizionale all’IRES di cui all’articolo 81, commi da 16 a 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Risoluzione Agenzia Entrate n. 148 del 09.06.2009

L’articolo 81, commi da 16 a 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introduce una addizionale di 5,5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (TUIR), per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, della raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale e della produzione o commercializzazione di energia elettrica.
La medesima disposizione si applica anche nel caso di soggetti operanti in settori diversi da quelli sopra indicati, qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti, ad eccezione dei soggetti che producono energia elettrica con l’impiego prevalente di biomasse e di fonte solare – fotovoltaica o eolica.
Il comma 17 del citato articolo 81 prevede che l’addizionale all’Ires si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento di tale imposta, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “2010” denominato “Addizionale IRES settore petrolifero e gas- Art. 81, c. 16 – 18, D.L. n. 112/2008 – Acconto prima rata
– “2011” denominato “Addizionale IRES settore petrolifero e gas- Art. 81, c. 16 – 18, D.L. n. 112/2008 – Acconto seconda rata o in unica soluzione
– “2012” denominato “Addizionale IRES settore petrolifero e gas – Art. 81, c. 16 – 18, D.L. n. 112/2008 – Saldo
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Anno di riferimento” dell’anno d’ imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Esclusivamente per i codici tributo “2010” e “2012”, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

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