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Risoluzione Agenzia Entrate n. 148 del 09.06.2009

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all’IRES di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all’IRES di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7
Risoluzione Agenzia Entrate n. 148 del 09.06.2009

L’articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introduce, una addizionale all’imposta sul reddito delle società (IRES) “pari al 4 per cento dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19 per cento… “
Il comma 1 del citato articolo 3, individua i soggetti tenuti al versamento della suddetta addizionale, nelle società e negli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:
– che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio d’esercizio;
– emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
– con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati
Il comma 6, dello stesso articolo 3, stabilisce che l’addizionale in parola “è dovuta a decorrere dall’esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe stata l’addizionale dovuta per l’esercizio precedente, ferma rimanendo la facoltà di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta”.
Al fine di consentire versamento di tale imposta, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “2013” denominato “Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas- art.3, c. 2, L. n. 7/2009 – Acconto prima rata
– “2014” denominato “Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas- art. 3, c. 2, L n. 7/2009 – Acconto seconda rata o in unica soluzione
– “2015” denominato “Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas – art. 3, c. 2, L. n.7/2009 – Saldo
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Anno di riferimento” dell’anno d’ imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Esclusivamente per i codici tributo “2013” e “2015”, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

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