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Risoluzione Agenzia Entrate n. 14 del 30.01.2007

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite Mod. F23, del canone aggiuntivo unico da parte dei concessionari di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Art. 1, comma 486, L. 266/2005


Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite Mod. F23, del canone aggiuntivo unico da parte dei concessionari di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Art. 1, comma 486, L. 266/2005
Risoluzione Agenzia Entrate n. 14 del 30.01.2007

L’articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede, in relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell’energia elettrica, che tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, sono prorogate di dieci anni purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al seguente comma 487.
Il comma 486 della richiamata legge, prevede che i soggetti titolari della concessione versino entro il 28 febbraio, per quattro anni, un canone aggiuntivo unico.
Per consentire il predetto versamento, mediante il modello F23, dei restanti versamenti, si istituisce il seguente codice tributo:
“136T” denominato, “Canone aggiuntivo unico – concessionari grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico”.
Ai fini della regolazione contabile, le somme versate devono essere imputate al capo 18, capitolo 2647, delle entrate del bilancio dello Stato.

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