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Risoluzione Agenzia Entrate n.14 del 27.02.2013

DPCM 21 gennaio 2013 – Proroga dei termini per la
presentazione della dichiarazione annuale prevista dall’articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642


 

DPCM 21 gennaio 2013 – Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale prevista dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Il DPCM 21 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013, ha previsto all?articolo 1, comma 1, che “Per i soggetti individuati dall’art. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui all’articolo 15, quinto comma, del medesimo decreto, riferita all’anno 2012 ? prorogato fino al 31 marzo 2013.?.

Il successivo articolo 2 ha previsto, inoltre, al primo periodo, che “Ferme restando le scadenze bimestrali disposte dall’articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i soggetti individuati dall’articolo 15-bis dello stesso decreto, limitatamente all’anno 2013, l’obbligo di pagamento alla prima scadenza bimestrale ? assolto con il versamento dell’importo corrispondente alla rata dell’imposta riferibile al primo bimestre dell’anno solare 2012 o, in mancanza, pari ad un sesto dell’imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l’anno.?.

Con riferimento all?obbligo di pagamento alla prima scadenza bimestrale disposto dal citato articolo 2 del DPCM, ? stato chiesto alla scrivente di chiarire come debba essere determinato l?ammontare dell?imposta di bollo da versare entro il 28 febbraio 2013 e, in particolare, se dal relativo importo possa essere scomputato l?acconto versato nel corso del 2012, ai sensi dell?articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972.
In considerazione delle richieste formulate, si precisa che i soggetti indicati nell?articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972, che hanno ricevuto la liquidazione della rata di febbraio 2012 da parte degli uffici dell?Agenzia delle Entrate, determinano l?imposta da corrispondere entro il 28 febbraio 2013 sulla base della rata liquidata dall?ufficio per il primo bimestre 2012 e non sulla base dell?imposta effettivamente versata in relazione a tale rata.
In sostanza, per il calcolo dell?imposta da versare entro il 28 febbraio 2013, l?importo liquidato dall?ufficio per il primo bimestre 2012 deve essere assunto senza tener conto delle somme scomputate, in sede di versamento, per l?acconto sull?imposta di bollo versato nel 2011, né di eventuali differenze a debito o a credito derivanti dalla liquidazione definitiva dell?imposta dovuta per l?anno 2011.
I soggetti che non hanno ricevuto la liquidazione della rata di febbraio 2012 da parte degli uffici, in quanto non risultavano in possesso dell?autorizzazione al pagamento dell?imposta di bollo in modo virtuale, calcolano l?importo da versare in misura pari ad un sesto dell’imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l’anno.
In ogni caso, dal versamento dell?imposta da effettuare entro il 28 febbraio 2013 pu? essere scomputato l?acconto versato nel 2012.
L?articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972 stabilisce, infatti, che l?acconto sull?imposta di bollo assolta in modo virtuale pu? essere scomputato dai versamenti che devono essere effettuati a partire dal mese di febbraio.
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