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Risoluzione Agenzia Entrate n. 132 del 27.05.2009

Consulenza giuridica – Opzione per il regime dei contribuenti minimi – Determinazione della base imponibile IRAP del periodo d’imposta precedente a quello di efficacia del regime – Richiesta parere


Consulenza giuridica – Opzione per il regime dei contribuenti minimi – Determinazione della base imponibile IRAP del periodo d’imposta precedente a quello di efficacia del regime – Richiesta parere
Risoluzione Agenzia Entrate n. 132 del 27.05.2009

Con la richiesta di consulenza giuridica in oggetto concernente l’esatta applicazione dell’art. 1, comma 106, della legge n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente

QUESITO
L’articolo 1, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede che “i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime…”.
Al fine di accedere consapevolmente al regime dei minimi con riferimento all’anno 2009 ai sensi dell’articolo 1, comma 110, della legge n. 244 del 2007, si chiede di chiarire se le citate disposizione esplichino efficacia anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP relativa all’anno precedente a quello di entrata nel regime (nel caso di specie 2008).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L’Associazione istante ritiene che l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 106, della legge finanziaria 2008 non possa essere estesa all’IRAP in quanto:
1) tale norma fa esclusivo riferimento alla formazione del reddito (lavoro autonomo o d’impresa), non citando in alcun modo il valore della produzione IRAP;
2) data l’esenzione IRAP prevista “a regime” per i contribuenti minimi, la ratio della disposizione in esame è quella di limitare la sua efficacia alla sola imposta IRPEF per la quale, durante il periodo di efficacia dell’opzione, permane la soggettività passiva.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, “…partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro (…).
In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito”.
Sebbene la norma in esame faccia esclusivo riferimento alla “formazione del reddito dell’esercizio precedente”, si ritiene che la stessa esplichi efficacia anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Troveranno, pertanto, applicazione anche ai fini IRAP i chiarimenti forniti sul punto nella circolare del 21 dicembre 2007 n. 73/E al paragrafo 4.2.
Non è di ostacolo a tale soluzione la circostanza in base alla quale in costanza di regime i contribuenti sono esentati dall’IRAP, in quanto trattasi di componenti di reddito il cui presupposto di tassazione si è realizzato in periodi d’imposta antecedenti l’ingresso nel regime medesimo.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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