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Risoluzione Agenzia Entrate n. 126 del 04.10.2004

Istanza di interpello – Art.5 del d. l. 30 dicembre 1982, n. 953 Pagamento tassa automobilistica – XY


Istanza di interpello – Art.5 del d. l. 30 dicembre 1982, n. 953 Pagamento tassa automobilistica – XY
Risoluzione Agenzia Entrate n. 126 del 04.10.2004

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’esatta applicazione della legge 28 febbraio 1983, n. 53 è stato esposto il seguente

QUESITO
La Direzione Regionale della ……., con nota n. ….. del 19 luglio 2004, ha trasmesso l’interpello del signor XY, nel quale l’interessato chiede se sia obbligato ad effettuare il pagamento della tassa automobilistica per il periodo d’imposta da maggio 2004 a aprile 2005. Con riferimento alla propria autovettura – targata ……….. – fa presente:
– di non aver ancora provveduto al pagamento della tassa automobilistica per il periodo sopra precisato;
– di averla consegnata in data 24 maggio 2004 ad un rottamatore autorizzato;
– di aver provveduto alla sua cancellazione dal P.R.A. nello stesso mese di maggio.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Sig. XY ritiene che la Regione ….. ha l’obbligo di dare applicazione all’ordinanza della Corte Costituzionale, n. 120 del 10 aprile 200 3, dalla quale, in base alla disposizione di cui all’art. 5, comma 32 del decreto legge n. 953 del 1982, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, ed in base al relativo decreto ministeriale, si desume il principio di carattere generale secondo il quale non è dovuta la tassa automobilistica nei casi in cui entro l’ultimo giorno utile per il pagamento della stessa non si abbia più il possesso del veicolo e siano state espletate le relative formalità di cancellazione presso il P.R.A..
L’interpellante fa presente che, dal contenuto della predetta ordinanza, tale principio risulta pienamente condiviso dall’Amministrazione finanziaria.
Il Sig. XY ritiene, pertanto, di non essere tenuto al pagamento della tassa in argomento per mancanza del presupposto impositivo.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, al comma 32 stabilisce che: “Al pagamento delle tasse (…) sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti (…). L’obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri”. Inoltre, l’articolo 1 del decreto 18 novembre 1998, n. 462 dispone che “Il pagamento è effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti…”.
Da tali disposizioni consegue che non sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica i soggetti che, alla scadenza del termine utile per eseguire il pagamento (mese iniziale del periodo fisso), non risultano proprietari del veicolo a seguito della cancellazione dello stesso dal P.R.A..
Tale interpretazione è corroborata dalla ordinanza della Corte Costituzionale del 10 aprile 2003, n. 120, nella quale, facendo riferimento ad una fattispecie simile a quella in esame, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste.
In tale ordinanza, infatti, la Corte rileva che “… nel caso dedotto in giudizio il termine utile per il pagamento scadeva (…) il 31 maggio 1996, data alla quale il ricorrente non risultava più proprietario dell’autoveicolo, avendo già provveduto all’annotazione della perdita di possesso; (…) pertanto, il ricorrente medesimo non era tenuto al pagamento dell’imposta, come la stessa amministrazione finanziaria ha espressamente riconosciuto in una nota che la Avvocatura ha allegato alla propria memoria illustrativa”.
Questo orientamento, infatti, è stato indirettamente espresso anche dall’Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella nota n. 2-1854 del 5 febbraio 2003, allegata alla memoria illustrativa dell’Avvocatura Generale dello Stato.
In tale nota è precisato che l’ipotesi di cancellazione definitiva del veicolo dal P.R.A. non rientra tra quelle di cui all’articolo 5, comma 36 della citata legge 53 del 1983 “…laddove (con riferimento a fattispecie di cancellazione temporanea) si afferma che l’obbligo di pagamento del tributo viene meno j…per i periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione” (e non anche, quindi, per il periodo nel quale interviene l’annotazione di cancellazione).
Tuttavia, dalla lettura dell’intera disposizione, può ragionevolmente desumersi che l’obbligo di pagamento del tributo per i periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione, sussiste solo in ipotesi particolari, espressamente previste, quali la perdita del possesso per cause di forza maggiore, per fatto di terzo o conseguentemente ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione.
In sostanza l’art. 5, comma 36, si riferisce ad ipotesi rispetto alle quali la perdita del possesso assume un carattere meramente transitorio;…”.
Ciò posto, la scrivente condivide la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

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