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Risoluzione Agenzia Entrate n. 121 del 03.11.2006

Istituzione dei codici tributo per la fruizione del credito d’imposta – finanziato dalla Regione Campania – concesso alle imprese ai sensi dell’art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno effettuato investimenti nel territorio della Regione e non sono state ammesse al beneficio per esaurimento delle risorse statali 2006


Istituzione dei codici tributo per la fruizione del credito d’imposta – finanziato dalla Regione Campania – concesso alle imprese ai sensi dell’art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno effettuato investimenti nel territorio della Regione e non sono state ammesse al beneficio per esaurimento delle risorse statali 2006
Risoluzione Agenzia Entrate n. 121 del 03.11.2006

L’articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconosce un contributo nella forma di credito di imposta alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea, e successive modificazioni, che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.
Il comma 5 del citato articolo 8 stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La Regione Campania ha previsto appositi stanziamenti per consentire il finanziamento di quelle imprese che hanno presentato nel corso del 2006 domanda di attribuzione del credito d’imposta di cui al richiamato articolo 8, per investimenti effettuati nel territorio campano, ma non siano state ammesse al beneficio per esaurimento delle risorse statali.
Al fine di consentire la fruizione del predetto credito d’imposta con le modalità previste dal citato D.Lgs 241/1997, si istituisce il seguente codice tributo:
– “3891”, denominato “Art. 8, Legge 388/2000 – Credito d’imposta per investimenti nella Regione Campania a valere sulle risorse regionali 2006”.
Lo stesso codice 3891 può essere utilizzato anche per la restituzione spontanea del credito in parola per errata utilizzazione, comprensivo degli interessi dovuti. Per il versamento della relativa sanzione, si istituisce anche il seguente codice tributo:
– “3892”, denominato “Art. 8, Legge 388/2000 – Sanzione per ravvedimento su restituzione dell’indebito utilizzo del credito d’imposta per investimenti nella Regione Campania a valere sulle risorse regionali 2006”.
Tali codici, in sede di compilazione del modello di F24, devono essere riportati nella sezione “Erario”.
Il codice 3891 può essere utilizzato sia per esporre importi a credito sia a debito, mentre il codice 3892 può essere utilizzato solo per esporre importi a debito.
Inoltre, nella colonna “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno di fruizione dell’agevolazione nella forma AAAA.
I crediti d’imposta di cui sopra, utilizzabili con le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non sono sottoposti al limite di compensabilità previsto dall’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha modificato quanto già disposto dall’articolo 25 del predetto Decreto Legislativo n. 241/1997.
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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