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Risoluzione Agenzia Entrate n. 110 del 24.11.2011

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111


Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 110 del 24.11.2011

L’articolo 23, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto il comma 8-bis all’articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina l’ “Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea”.
Il comma 4 dell’articolo 23, del citato decreto legge, dispone che: “Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell’ articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti a condizione che il sostituto d’imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest’ultimo caso l’imposta è dovuta nella misura del 6 per cento ed è anche sostitutiva dell’imposta di registro sull’atto di garanzia”.
Per consentire al sostituto d’imposta il versamento, mediante il modello F24, della ritenuta in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
– “1063” denominato “Ritenuta su interessi versata dal sostituto d’imposta – Articolo 23, comma 4, dl n. 98/2011”
In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate “esclusivamente” nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno in cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

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