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Risoluzione Agenzia Entrate n. 1 del 05.01.2009

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello ”F24 accise”, dei contributi dovuti all’INPGI – gestione separata, ai sensi del decreto legislativo del 10 febbraio 1996, n. 103


Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello “F24 accise”, dei contributi dovuti all’INPGI – gestione separata, ai sensi del decreto legislativo del 10 febbraio 1996, n. 103
Risoluzione Agenzia Entrate n. 1 del 05.01.2009

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2005, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dispone che i versamenti unitari e le compensazioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche ai contributi dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI.
Al fine di consentire, ai soggetti interessati, il versamento dei contributi dovuti all’INPGI – gestione separata, ai sensi del decreto legislativo del 10 febbraio 1996, n. 103 e del relativo regolamento del 1 settembre 2006 approvato con decreto interministeriale del 21 maggio 1997 utilizzando il modello “F24 accise”, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “G001” denominato “Gestione separata – contributi minimi in acconto”;
– “G002” denominato “Gestione separata – contributi obbligatori saldo unica soluzione”;
– “G003” denominato “Gestione separata – contributi obbligatori saldo a rate”;
– “G004” denominato “Gestione separata – contributi da versare anni pregressi”;
– “G005” denominato “Gestione separata – sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi ex art. 9 del regolamento del 1 settembre 2006”;
– “G006” denominato “Gestione separata – interessi di mora”;
– “G007” denominato “Gestione separata – sanzioni per ritardata e infedele comunicazione ex art. 10 del regolamento del 1 settembre 2006”;
– “G00R” denominato “Gestione separata – rata debito rateizzato”.
In sede di compilazione del modello di versamento “F24 accise”, reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza degli “importi a debito versati”.
Nella stessa sezione, nel campo “Ente” è indicata la lettera “P”, il campo “codice identificativo” è valorizzato con il “codice azienda”, mentre i campi “mese” e “anno di riferimento” sono evidenziati con il mese e l’anno per cui si effettua il versamento, espressi nella forma “MM” e “AAAA”.
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione della presente risoluzione.

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