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Risoluzione Agenzia Entrate n. 1 del 05.01.2006

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 496


Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 496
Risoluzione Agenzia Entrate n. 1 del 05.01.2006

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l’anno 2006), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, all’articolo 1, comma 496, ha previsto la modifica del trattamento delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni beni immobili e di aree edificabili.
In deroga a quanto disposto dall’articolo 67, comma 1, lettera b, del TUIR, approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il citato comma 496 stabilisce che la plusvalenza realizzata in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni nonché di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, è assoggettata, su richiesta della parte venditrice resa al notaio, ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, nella misura del 12,50 per cento.
Nello stesso comma 496 è previsto che, a seguito della richiesta, il notaio provvede all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva in oggetto.
Per consentire ai notai il versamento di tale imposta sostitutiva, secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo, da indicare esclusivamente nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “Importi a debito versati”:
– “1107” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 496.
In sede di compilazione del modello F24, dovrà essere indicato nella colonna “Anno di riferimento” l’anno in cui è avvenuta la cessione del bene, con conseguente realizzo della plusvalenza, espresso nella forma “AAAA”.

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