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Provvedimento Agenzia Entrate del 27.04.2016 (2016/60535)

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602


 

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE

1. A decorrere dal 15 maggio 2016, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,13 per cento in ragione annuale.

 

Motivazioni

L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 30 aprile 2015, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,88 per cento in ragione annuale.
Considerato che anche il recente articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 24 marzo 2016, ha stimato al 4,13 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2015 / 31.12.2015.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 15 maggio 2016, al 4,13 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

Riferimenti normativi

a) Competenze dell’Agenzia delle Entrate ed attribuzioni del Direttore

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 57, 62, 67, comma 1 e 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)
b) Disciplina degli interessi di mora

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Provvedimento Direttoriale del 30 aprile 2015
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (art. 13)
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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