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Provvedimento Agenzia Entrate del 26.10.2016 (2016/178754)

Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2013


Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2013

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Individuazione degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti.

Dal 13 luglio 2016, nell’elenco di cui al punto 1. del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 2016/84383 del 30 maggio 2016, come integrato dal provvedimento n. 2016/89888 del 9 giugno 2016, deve intendersi ricompreso il seguente Paese:

– Svizzera.

2. Modifiche della lista di Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti

La lista di Stati o territori di cui al presente provvedimento e ai provvedimenti n. 2016/84383 e n. 2016/89888 del Direttore dell’Agenzia può essere modificata, con successivi provvedimenti, in ragione della entrata in vigore o della cessazione di accordi conclusi con l’Italia che consentano lo scambio di informazioni o l’assistenza al recupero crediti, nonché all’esito della verifica della effettiva esecuzione dei predetti accordi.

Motivazioni

Con decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013 sono state emanate le modalità di applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie, istituita con l’articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal successivo decreto del Ministro dell’economia e finanze del 18 marzo 2013, prevede che con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore “accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti“.

Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 2016/84383 del 30 maggio 2016, come integrato dal provvedimento n. 2016/89888 del 9 giugno del medesimo anno, sono stati individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti.

Con il presente provvedimento è integrato l’elenco di cui al punto 1. dei predetti provvedimenti, tenuto conto che dal 13 luglio 2016 è entrato in vigore il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.

Pertanto, dal 13 luglio 2016 gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti sono gli Stati diversi da quelli indicati al punto 1. dei provvedimenti n. 2016/84383 del 30 maggio 2016 e n. 2016/89888 del 9 giugno del medesimo anno, e da quello ulteriormente indicato al punto 1. del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012;

Decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013, recante le modalità di attuazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi da 491 a 499, legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013;

Decreto del Ministro dell’economia e finanze del 18 marzo 2013, con cui sono state apportate correzioni agli errori materiali contenuti nel decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013;

Legge del 4 maggio 2016, n. 69, contenente Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015;

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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