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Provvedimento Agenzia Entrate del 24.12.2015 (2015/99)

Mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Ravenna


 

Mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Ravenna

 

IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme e dalle disposizioni riportate nel seguito del presente provvedimento
ACCERTA

il mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Ravenna nella giornata di giovedì 19 novembre 2015.

 

Motivazioni

La Direzione Provinciale di Ravenna con nota n. 55227 del 20 novembre 2015 ha comunicato che nella giornata del 19 novembre 2015 l’Ufficio Territoriale di Ravenna non ha potuto erogare il normale servizio allo sportello e in back office a seguito di un guasto alle linee telefoniche, che ha comportato la mancanza di collegamento nella linea dati con il Sistema centrale.
La mancanza di collegamento non risulta aver avuto ripercussioni nell’Ufficio Legale e nell’Ufficio Controlli presenti nella stessa sede di Ravenna. Nessun problema si è verificato presso gli Uffici Territoriali di Faenza e Lugo perché in quegli uffici le linee telefoniche hanno funzionato regolarmente.
Il collegamento è stato riattivato e l’accesso al Sistema centrale è avvenuto progressivamente ad iniziare dalle 16.35 dello stesso giorno e l’Ufficio ha ripreso il normale funzionamento.
Il Garante del Contribuente, interpellato ai sensi dell’art.10 del D.lgs n.32 del 26.01.2001, con propria nota del 17 dicembre 2015 provvedimento n. 12/2015 protocollo n. 729/2015, ha espresso parere favorevole all’emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Ravenna.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art.1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

 

Riferimenti normativi

– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; – Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13, c.1);
– Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, c.1);
– Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961 n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28 e dall’art.10 del D.Lgs. n. 32/2001;
– Legge 18 febbraio 1999, n.28;
– Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32 art. 10 lettera b);
– Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (art. 1 c. 361)
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