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Provvedimento Agenzia Entrate del 23.03.2016 (2016/43572)

Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015


 

Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015

 

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE

1. Proroga temporanea del termine per l’integrazione della documentazione

1.1 Limitatamente alle istanze di accordo preventivo presentate dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, recante disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e fino al 31 marzo 2016, il termine entro cui può essere presentata o integrata la documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 del citato provvedimento è di 150 giorni in luogo dei 120 previsti al punto 6.1 del provvedimento medesimo.
2. Rettifica della lettera b del punto 2.3 del Provvedimento

2.1 La lettera b. del punto 2.3 del provvedimento indicato al punto 1.1 è sostituita dalla seguente: “b. l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, qualora presentata da impresa non residente, ed eventualmente il domiciliatario nazionale per la procedura;”.

3. Modalità di comunicazione

3.1 Con successivo provvedimento saranno disciplinate ulteriori modalità di comunicazione per via telematica tra contribuenti e amministrazione, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero attraverso l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate che preveda le modalità di accesso disciplinate dall’articolo 64, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

Motivazioni

L’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), come successivamente modificato dall’articolo 5 del decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (decreto “Investment Compact”) ha istituito un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. “Patent Box”) per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 luglio 2015, sono state emanate le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 39 e 40, della legge di stabilità 2015 nonché dall’art. 12 del DM 30 luglio 2015, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono state emanate apposite disposizioni per stabilire le modalità ed i termini della procedura.
Al fine di assicurare ai contribuenti il tempo adeguato per la predisposizione della documentazione a supporto dell’istanza, con il presente provvedimento, si prevede un più ampio termine, in via transitoria, per la presentazione della documentazione in argomento.
Inoltre, al fine di semplificare le modalità di comunicazione tra contribuenti e amministrazione nell’ambito della procedura di accordo preventivo connessa al Patent Box, con il presente provvedimento, si prevede che verrà emanato un successivo provvedimento che introdurrà modalità di comunicazione per via telematica.
Tale previsione risponde anche all’esigenza di uniformare le modalità di comunicazione tra contribuenti e amministrazione nell’ambito della procedura di accordo preventivo connessa al Patent Box con quelle previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate nell’ambito della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all’art. 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
Legge 23 dicembre 2014 n. 190 articolo 1, commi da 37 a 45; Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, articolo 5;
Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante le disposizioni di attuazione dell’articolo l, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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