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Circolare INPS n. 99 del 22.05.2000

Rimborso di contributi SSN indebitamente versati da parte di Enti erogatori di trattamenti pensionistici


Rimborso di contributi SSN indebitamente versati da parte di Enti erogatori di trattamenti pensionistici
Circolare INPS n. 99 del 22.05.2000

SOMMARIO: Modalità operative per il recupero di contributi S.S.N. versati all’INPS e risultati non dovuti.

Com’è noto, i contributi dovuti per il Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, sono stati aboliti dal decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 a decorrere dal 1.1.1998, salvo quanto stabilito dall’art. 37 dello stesso decreto.
Nel frattempo, sono pervenute da parte di Enti erogatori di trattamenti pensionistici richieste di recupero di contributi SSN versati all’INPS conformemente alle istruzioni contenute nella circolare n. 285 del 14 dicembre 1993 e risultati, poi, non più dovuti. A scopo puramente esemplificativo, si rappresenta che tale fattispecie può essere conseguente al rimborso di conguagli a credito in favore dei pensionati effettuato a seguito di comunicazione del casellario dei pensionati ovvero trattenute effettuate dall’Ente e versate sulle rendite relative a pensionati deceduti.
Al riguardo si forniscono le seguenti istruzioni operative.
Gli Enti interessati al recupero di somme indebitamente versate per contribuzione SSN dovranno presentare apposita domanda alla Sede territorialmente competente, indicando nella stessa le somme di cui si chiede il rimborso, distinto per Regioni e Province autonome di destinazione.
Le Sedi provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli e, ove nulla osti e nel rispetto delle regole generali del diritto, provvederanno a rimborsare gli importi dovuti, imputando le relative somme al conto AS 34/00, di pertinenza della Regione o Provincia autonoma cui a suo tempo sono affluiti i contributi di che trattasi.
Per completezza di informazione, si ribadisce che tale operazione di recupero contributi SSN non può essere assolutamente effettuata utilizzando la posizione assicurativa aperta dall’Ente erogatore di trattamenti pensionistici per il versamento dei contributi dei dipendenti in servizio presso gli Enti stessi.

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