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Circolare INPS n. 93 del 22.06.2007

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali


Variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Circolare INPS n. 93 del 22.06.2007

SOMMARIO: Provvedimento della Banca Centrale Europea: innalzamento al 4% del tasso di riferimento con decorrenza dal 13 giugno 2007

La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 4%, a decorrere dal 13 giugno 2007, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è quindi pari al 10 % a decorrere dalla medesima data del 13 giugno 2007.
La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

1) INTERESSI DI DILAZIONE
L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 13 giugno 2007, dovrà essere calcolato al tasso del 10% che sarà inserito, a cura della Direzione Centrale delle Entrate Contributive, nelle tabelle centrali.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10% sarà applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2007.

SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 13 giugno 2007 si determina come segue:
– per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR (4%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 9,50% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 116 c. 8 lettera a) e lettera b – secondo periodo;
– per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b);
– per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 9,50% annuo;
– per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il riferimento al “prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (4 %).
A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l’importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n. 88) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.

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