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Circolare INPS n. 88 del 18.05.2007

Assegno per il nucleo familiare. Tabelle 14 e 15


Assegno per il nucleo familiare. Tabelle 14 e 15
Circolare INPS n. 88 del 18.05.2007

SOMMARIO: A decorrere dal 1° gennaio 2007 l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con due genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili

L’art. 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto, a decorrere dal 1.01.2007, la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili (tabelle 11 e 12).
Lo stesso art. 1, comma 11, alla lettera b) ha previsto altresì per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13–19) un aumento dell’importo dell’assegno del 15 per cento.
Si è rilevato peraltro che l’applicazione di detta norma ha comportato in alcuni livelli di reddito una disparità di trattamento, tale da determinare, a parità di reddito del nucleo familiare, un importo inferiore dell’ assegno in nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile (tabelle 14-15).
Ciò in quanto le tabelle 14 e 15 rientrano tra quelle tabelle per le quali il comma 11 dell’art. 1 alla lettera c) ha stabilito che la rimodulazione dei livelli di reddito e gli importi dell’assegno potrà avvenire a seguito di emanazione di un decreto interministeriale.
In considerazione del fatto che la legge 296/2006 ha lo scopo di fornire una maggior tutela ai nuclei familiari più bisognosi ivi compresi i nuclei in cui sono presenti componenti inabili, per ovviare nell’immediato a sanare la situazione di disuguaglianza venutasi a creare, nelle more di una successiva rimodulazione delle tabelle, si è ritenuto che, a parità di reddito familiare, l’importo dell’assegno per i nuclei con componenti inabili debba essere quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili.
Il Decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 marzo 2007 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 8.5.2007, ha stabilito che “ A decorrere dal 1°gennaio 2007, l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.”
Pertanto le tabelle 14 e 15 sono state raccordate con le tabelle 11 e 12 se più favorevoli e le nuove tabelle 14 e 15 così rielaborate vanno a sostituire le tabelle 14 e 15 in precedenza allegate alla circolare n. 13/2007 (tabelle ANF importi mensili) e circolare n. 26/2007 (tabelle ANF importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali).

ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza 1° gennaio 2007 in poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la misura dell’assegno spettante a far tempo dal 1° gennaio 2007, corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate. Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per i beneficiari in essere.
Ai fini del conguaglio delle eventuali differenze erogate agli aventi diritto, i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice del quadro “D” del modello DM10/2 “L036”.
La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’ISTITUTO
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