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Circolare INPS n. 83 del 23.04.2002

Area lavoratori autonomi agricoli:Fasce di reddito agrario – conversione in EURO


Area lavoratori autonomi agricoli:Fasce di reddito agrario – conversione in EURO
Circolare INPS n. 83 del 23.04.2002

SOMMARIO: 1.Premessa – 2.Tabelle – 3.Adempimenti delle Sedi

1. PREMESSA
Come è noto a seguito dell’introduzione, a partire dal 1 gennaio 2002, dell’Euro, l’Istituto ha proceduto alla conversione nella nuova divisa dei valori espressi in Lire, con il criterio dell’arrotondamento al centesimo di euro.
Al riguardo sono stati rivisitati i valori derivanti dai redditi agrari posti a base per la determinazione delle fasce di reddito previste dalla legge n. 233/90, modificate con decreto legislativo n.146/97.

2. TABELLE.
Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2002, le fasce di reddito rimodulate sono le seguenti:

FASCE DI
REDDITO AGRARIO
LEGGE 233/90 DLGS 146/97 Coefficiente di moltiplicazione per il reddito medio convenzionale
1 da 0 a 361,51 € da 0 a 232,40 € 156
2 da 361,52 € a 1.549,37 € da 232,41 € a 1.032,91 € 208
3 da 1.549,38 € a 3.615,19 € da 1.032,92 € a 2.324,05 € 260
4 oltre 3.615,20 € oltre 2.324,06 € 312

3. ADEMPIMENTI DELLE SEDI.
Ciò premesso si osserva che in conseguenza del criterio di arrotondamento al centesimo di EURO i soggetti iscritti alle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli imprenditori agricoli a titolo principale potrebbero, nei casi limite, essere inquadrati, sulla base dei valori espressi in EURO, cosi come riportati nella suindicata tabella, in una fascia inferiore rispetto al precedente inquadramento calcolato sulla base della precedente divisa (lire) ai fini della determinazione del contributo previdenziale dovuto.
Nella fattispecie i Ministeri competenti, all’uopo interessati, hanno confermato il principio di “conservazione” della fascia precedentemente assegnata alle aziende attive alla data del 1 gennaio 2002.
In tale ottica si procederà alla tariffazione della contribuzione per l’anno 2002.
Ne consegue che tutte le domande di iscrizione e/o variazione con decorrenza antecedente il 1 gennaio 2002 dovranno essere definite applicando le tabelle validate in lire, prima dell’introduzione dell’euro, mentre per le nuove iscrizioni e variazioni con decorrenza 1 gennaio 2002 le sedi devono far riferimento alle tabelle previste nella nuova moneta (euro).

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