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Circolare INPS n. 79 del 22.07.2008

Contratti part-time nulli per difetto di forma stipulati sotto la vigenza del d.l. 30/10/1984, n. 726, convertito in legge 19/12/1984, n. 863. Disciplina pensionistica


Contratti part-time nulli per difetto di forma stipulati sotto la vigenza del d.l. 30/10/1984, n. 726, convertito in legge 19/12/1984, n. 863. Disciplina pensionistica
Circolare INPS n. 79 del 22.07.2008

SOMMARIO: In presenza di contratti part-time nulli per difetto di forma (in quanto stipulati precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 25/02/2000, n. 61) è applicabile l’art. 5, comma 11, della legge 19/12/1984, n. 863 qualora tale tipologia contrattuale risulti dagli archivi dell’Istituto

1. PREMESSA

1.1 Quadro normativo
L’art. 5 del d.l. 30/10/1984, n. 726, convertito in legge 19/12/1984, n. 863, nel disciplinare per la prima volta il lavoro a tempo parziale, ha tra l’altro previsto che siffatta tipologia contrattuale debba necessariamente essere stipulata con atto scritto.
Il requisito della forma scritta, in un primo tempo interpretato dal Ministero del Lavoro come mero requisito di regolarità dell’atto negoziale, è stato successivamente considerato dalla Corte di Cassazione e dalla stessa Corte Costituzionale (con sentenza n. 210 del 4-11 maggio 1992) quale requisito essenziale del contratto a tempo parziale, con conseguente nullità dello stesso in carenza della citata forma scritta. Siffatto orientamento era giustificato non solo dalla chiarezza del dato letterale e dalla imperatività della norma, ma altresì da esigenze di tutela del lavoratore.
La problematica è stata successivamente superata dal D.Lgs. 25/02/2000, n. 61, il quale, al fine di incentivare la tipologia contrattuale in questione, ha stabilito, limitatamente ai rapporti part-time stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso, che la forma scritta non è più necessaria per la validità di tale rapporto di lavoro, limitandone la valenza ai soli fini della prova dell’effettiva instaurazione del contratto stesso (efficacia “ad probationem” e non più “ad substantiam”).

1.2 Disciplina contributiva dei rapporti di lavoro a tempo parziale nulli per difetto di forma
Sotto la vigenza della disciplina di cui all’art. 5 della legge n. 863/1984, tuttora applicabile ai rapporti a tempo parziale stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato D.lgs. n. 61/2000, la giurisprudenza ha sempre pacificamente ritenuto che l’eventuale nullità del contratto part-time comportasse l’automatica emersione di un rapporto contrattuale di fatto ex art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione e a tutti i trattamenti economici connessi, da corrispondere proporzionalmente all’attività lavorativa effettivamente svolta.
In relazione al trattamento contributivo da applicare al contratto part time nullo, l’orientamento giurisprudenziale prevalente, esclude l’applicabilità del minimale orario di cui all’art. 5, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 del 1984.
Con circolare n. 274 del 02/12/1993 è stato recepito siffatto consolidato orientamento giurisprudenziale e di conseguenza statuita l’inapplicabilità, in relazione all’assolvimento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, del regime legale definito dal citato articolo 5, comma 5.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12269/2004 ha recentemente riaffermato i principi in uso, ritenendo che “il sistema contributivo regolato dal predetto articolo 5, comma 5, è applicabile solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall’osservanza dei prescritti requisiti formali, considerato, del resto, che risulterebbe privo di razionalità un sistema che imponesse, per ragioni solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge l’osservanza del principio del minimale, con l’applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte al lavoratore e nel contempo esentasse da tali vincoli quanti, nello stipulare il contratto di lavoro part-time, mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando cosi di fatto forme di lavoro irregolare”.

2. DISCIPLINA PENSIONISTICA DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE NULLI PER DIFETTO DI FORMA
La problematica riportata al punto 1.2 della presente circolare presenta peraltro innegabili riflessi pensionistici, in quanto, ai sensi del successivo comma 11 del più volte citato art. 5, “nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale…”.

2.1 Disciplina previgente
Le istruzioni sinora impartite dall’Istituto in materia pensionistica dispongono, analogamente a quanto previsto ai fini contributivi, che in assenza del contratto part-time in forma scritta non è applicabile la particolare disciplina prevista dal sopra riportato comma 11, con la conseguenza che numerosi lavoratori, impossibilitati ad esibire il contratto di lavoro in questione per irreperibilità dello stesso, ovvero perché mai redatto, si vedono liquidare un trattamento pensionistico che può essere decurtato, talora anche in misura rilevante.
Paradossalmente, quindi, una disposizione normativa che, come sancito anche dal principio giurisprudenziale dettato dalla Suprema Corte ha come primo obiettivo la tutela del prestatore di lavoro, può tradursi in determinati casi in un danno per lo stesso prestatore all’atto della liquidazione della pensione.

2.2 Nuove istruzioni applicative
In tale contesto, la recente circolare n. 29 del 23/02/2006, relativa alla possibilità di ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari per coprire periodi di inattività connessi a rapporti di lavoro part-time, ha affermato che per provare lo stato di occupazione a tempo parziale per il periodo che i lavoratori intendono coprire o integrare in forma volontaria non deve essere prodotta dagli interessati nessuna particolare documentazione, poiché tale informazione è rilevabile direttamente dagli archivi dell’Istituto.
Analoga soluzione si ritiene applicabile, ai fini pensionistici, in presenza di contratti di lavoro a tempo parziale nulli per difetto di forma, in quanto stipulati anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 61 del 2000.
Di conseguenza, qualora siffatta tipologia contrattuale risulti dagli archivi dell’Istituto, le Sedi, pur in assenza di un atto negoziale in forma scritta, avranno cura di liquidare i conseguenti trattamenti previdenziali con l’applicazione dell’art. 5, comma 11, del d.l. n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 del 1984.
Pertanto, a partire dalla data della presente circolare le domande di pensione devono essere definite in conformità ai nuovi criteri applicativi.
Di contro, qualora il rapporto di lavoro a tempo parziale non possa evincersi dagli archivi dell’Istituto, si confermano le istruzioni sinora in atto e di conseguenza l’impossibilità di prescindere dall’esibizione di un contratto di lavoro in forma scritta ai fini dell’applicabilità del citato art. 5, comma 11.

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