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Circolare INPS n. 78 del 07.06.2006

Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Obbligo di iscrizione dei coadiutori familiari


Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Obbligo di iscrizione dei coadiutori familiari
Circolare INPS n. 78 del 07.06.2006

SOMMARIO: Precisazioni in ordine alla sussistenza dell’obbligo assicurativo dei coadiutori familiari di titolari d’impresa non iscrivibili alla Gestione

A seguito dell’emanazione della circolare n. 70 del 26 aprile 2004, concernente l’obbligo assicurativo dei coadiutori familiari dei farmacisti, alcune strutture periferiche dell’Istituto hanno chiesto di conoscere se il predetto obbligo assicurativo sia configurabile, sempre nel caso in cui il titolare non sia iscrivibile alla Gestione, in riferimento a qualsivoglia attività del commercio, del turismo e dei servizi, ancorché manchi una formale preposizione del coadiutore.
Si fa riferimento, in particolare, alle ipotesi nelle quali, mentre il titolare d’impresa non é in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione – ad esempio dedicandosi ad altra attività con carattere di abitualità e prevalenza – un parente o affine entro il terzo grado del medesimo titolare partecipa al lavoro aziendale con tutti i requisiti di legge.
A tal proposito questa Direzione ritiene che, allorquando il familiare coadiutore partecipi all’attività con carattere di abitualità e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, il medesimo coadiutore abbia diritto, anche in assenza di obbligo di iscrizione del titolare, alla tutela previdenziale prevista per tale categoria di lavoratori.
Conseguentemente, in tali fattispecie, l’imprenditore sarà iscritto quale titolare non attivo, ai soli fini dell’imposizione dei contributi dovuti per i coadiutori familiari, secondo le procedure in atto per i preposti all’attività commerciale.
Si consideri, al riguardo, che :
– la legge 22 luglio 1966, n. 613, agli articoli 1 e 2, ha esteso l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori, sempre che gli stessi non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti;
– tale obbligo è stato ribadito, da ultimo, dall’art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che lo ha previsto sino al terzo grado dei rapporti di parentela ed affinità;
– l’ultimo comma dell’art. 10 della citata legge n. 613/1966 e, successivamente, il primo comma dell’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 hanno posto a carico del titolare dell’impresa commerciale l’obbligo del pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori;
– i più recenti orientamenti giurisprudenziali, anche della Corte costituzionale, tendono ad assimilare, con riguardo al versamento della contribuzione (ad esempio in materia di rendita vitalizia), i lavoratori autonomi che non hanno la disponibilità giuridica della loro posizione previdenziale ai lavoratori dipendenti.
In tale contesto, tenuto anche conto della riforma della disciplina relativa al settore commercio di cui al decreto legislativo n. 114/1998, ogni diversa interpretazione rivolta ad escludere la tutela assicurativa dei lavoratori in questione in qualità di coadiutori familiari di titolari non attivi – una volta accertata l’insussistenza del rapporto di lavoro dipendente – non appare sostenibile, anche perché determinerebbe una lacuna nella tutela pensionistica dei lavoratori, non altrimenti colmabile con gli strumenti apprestati dall’ordinamento previdenziale.

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