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Circolare INPS n. 69 del 20.05.2009

Aziende agricole – definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma del 2002 che ha interessato Campobasso e Foggia


Aziende agricole – definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma del 2002 che ha interessato Campobasso e Foggia
Circolare INPS n. 69 del 20.05.2009

SOMMARIO: 1. Premessa 2. definizione agevolata 3. periodi di oggetto di agevolazione 4. modalità di pagamento 5 .adempimenti delle sedi

PREMESSA
Con circolare n° 53 dell’8 aprile 2009 sono state comunicate le disposizioni previste dall’art. 6, comma 4 bis della legge 28 gennaio 2009 n. 2 circa la definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma 2002 che ha interessato le province di Campobasso e Foggia.
Al punto 2. della stessa circolare sono stati individuati i soggetti beneficiari della norma e sono state precisate le modalità per il pagamento in oggetto.

DEFINIZIONE AGEVOLATA
I destinatari del provvedimento possono definire la propria situazione debitoria in maniera agevolata, versando il 40% dell’ammontare dei contributi sospesi, al netto dei versamenti già eseguiti.
Il pagamento potrà essere effettuato in 120 rate mensili di pari importo e consecutive, di cui la prima in scadenza il 16 giugno 2009.
Le aziende interessate devono presentare alla sede competente, entro il 5 giugno 2009, una domanda di adesione al beneficio utilizzando il modello allegato. Tale domanda non ha carattere autorizzatorio,ma è necessaria per individuare e gestire il fenomeno.
La definizione è applicabile anche a ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni indicate e non è ammesso il rimborso delle somme spontaneamente pagate.
La contribuzione sospesa per le aziende non individuate dalla citata legge n. 2/2009, ma che sono state a suo tempo ammesse alla sospensione contributiva, dovrà essere versata seguendo le istruzioni riportate nella circolare n. 91/2004 per i periodi 2002 – 2005 e nelle circolari n. 63/2007 e n. 35/2008 per i periodi 2006 – 2007.
Il mancato versamento di una rata, in deroga ai principi generali, non comporta decadenza dal beneficio della rateazione ma concretizza esclusivamente un’omissione contributiva relativa alla singola rata, che determinerà l’applicazione delle specifiche sanzioni previste per il mancato o ritardato versamento dei contributi (art. 116 commi 8-20 legge n. 388/2000 – circolare n. 110 del 23 maggio 2001 ).
Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze l’Istituto, in applicazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si avvarrà dell’iscrizione a ruolo.

CONTRIBUTI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE
La contribuzione sospesa ed oggetto di agevolazione è quella già indicata nelle circolari n. 91 del 7 giugno 2004 e n. 63 del 16 marzo 2007.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le aziende che hanno i requisiti per la definizione agevolata della posizione debitoria riceveranno, dopo la presentazione della domanda sopra citata, una comunicazione contenente le indicazioni utili per effettuare il versamento.
Le aziende che non intendono avvalersi della definizione agevolata continueranno a versare la contribuzione sospesa secondo le modalità sopra indicate per i soggetti non residenti nei comuni contemplati dalla citata legge n. 2/2009.

ADEMPIMENTI DELLE SEDI
Si invitano i Direttori delle Sedi interessate a prendere contatti con le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato per illustrare i contenuti della presente circolare e sensibilizzarli, in clima di collaborazione, sull’esatta compilazione e sui termini di presentazione delle domande, al fine di procedere all’acquisizione delle stesse in tempo utile per la predisposizione delle modalità di pagamento che saranno portate a conoscenza delle aziende.
Nel raccomandare la massima tempestività nell’acquisizione delle domande, si evidenzia la sigle accettata dalla procedura:
SOSP7/E – Foggia e Campobasso

Allegato N. 1 informato pdf dal sito INPS

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