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Circolare INPS n. 65 del 23.03.2007

Legge 6 dicembre 2006 n. 290, art. 6, comma 1 bis. Applicazione delle ordinanze di protezione civile ai datori di lavoro privato aventi sede legale ed operativa nei territori colpiti da calamità naturali. Recupero dei contributi sospesi


Legge 6 dicembre 2006 n. 290, art. 6, comma 1 bis. Applicazione delle ordinanze di protezione civile ai datori di lavoro privato aventi sede legale ed operativa nei territori colpiti da calamità naturali. Recupero dei contributi sospesi
Circolare INPS n. 65 del 23.03.2007

SOMMARIO: Soggetti destinatari delle sospensioni contributive disposte con ordinanze di protezione civile. Recupero dei contributi

La legge 290 del 6 dicembre 2006, pubblicata nella G.U. n. 285 del 7 dicembre 2006, stabilisce che “ La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi, si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”.
La norma esclude definitivamente tra i soggetti beneficiari della sospensione contributiva tutto il settore “pubblico” ed i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non interessati dal provvedimento di sospensione.
Dalla interpretazione autentica consegue che, per tutte le calamità naturali per le quali è stata disposta dal 1992 la sospensione contributiva, si applicano i seguenti principi:
1. nell’ambito dei datori di lavoro privato sono ricompresi anche i lavoratori autonomi, vista la disposizione contenuta nella OPCM 3564/2007. Le sospensioni si applicano pertanto nei confronti degli artigiani, commercianti e degli iscritti alla gestione separata. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i datori di lavoro domestico ed i prosecutori volontari. Tale precisazione si applica anche al sisma 2002 Catania (cfr. circ. 26/2006) ed all’alluvione 2006 Vibo Valentia (cfr. circ. 112/2006).
2. La norma in esame, che prevede come requisito necessario l’esistenza della sede legale ed operativa nei territori interessati dalla calamità, è interpretata dall’Istituto nel senso chela sospensione del versamento dei contributi spetta unicamente con riferimento all’unità operativa situata nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla collocazione della sede legale.
3. Per tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione e che non sono più soggetti passivi alla luce della presente normativa, il recupero dei contributi sospesi avviene in unica soluzione senza aggravio di sanzioni ed interessi. Il mancato pagamento comporterà l’applicazione, a carico dell’obbligato del versamento, delle somme aggiuntive previste per l’omesso o tardivo pagamento dei contributi, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett.a), della legge n. 388/2000.
4. Per i dipendenti che hanno sospeso esclusivamente la quota a proprio carico, il recupero avverrà in unica soluzione o, su specifica istanza di parte, nei limiti del quinto dello stipendio. Si precisa che sono interessati alla restituzione i lavoratori residenti nei comuni calamitati ma dipendenti da datori di lavoro operanti in territori non calamitati, o dipendenti di aziende bancarie, assicurative, o delle imprese a prevalente capitale pubblico o privatizzate successivamente all’evento calamitoso.
Il pagamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo alla pubblicazione della circolare.

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