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Circolare INPS n. 62 del 21.05.2008

Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, art. 36-bis, comma 2: differimento al 30 giugno 2008 del termine per il recupero con definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma di Catania 2002


Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, art. 36-bis, comma 2: differimento al 30 giugno 2008 del termine per il recupero con definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma di Catania 2002
Circolare INPS n. 62 del 21.05.2008

SOMMARIO: Si comunica il differimento del termine di recupero al 30 giugno 2008

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 1, c. 1011, aveva consentito ai datori di lavoro privato ed ai lavoratori autonomi che esercitavano l’attività nei territori individuati nell’OPCM 3442/2005 (1), la definizione del pagamento dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori di Catania nel 2002, mediante pagamento del 50% del capitale residuo entro il 30 giugno 2007(2).
La legge n. 31 del 28 febbraio 2008, all’art. 36 bis, comma 2 (3), ha prorogato detto termine al 30 giugno 2008 ed ha disposto che il pagamento debba essere effettuato entro il 30 giugno 2008 in unica soluzione attualizzando il debito alla data del versamento. I conteggi necessari all’attualizzazione devono essere effettuati utilizzando i seguenti coefficienti:

Per 1€ di capitale

COEFFICIENTE

1

1,027561644

Per pagamento effettuato entro il 30/6/2008

1

1,030109589

Per pagamento effettuato entro il 31/7/2008

Il capitale attualizzato può essere versato anche applicando l’istituto del ravvedimento operoso entro i successivi 30 giorni, ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 472/1997, che prevede la riduzione delle sanzioni ordinarie di 1/8, corrispondente al 3,75% del debito come sopra attualizzato. Ciò comporta che la posizione contributiva sarà sanata sia versando entro il 30 giugno 2008 solo l’importo attualizzato con l’applicazione del coefficiente, oppure entro il 31 luglio versando lo stesso importo maggiorato del 3,75%.
Il mancato pagamento entro le due suddette date comporta decadenza dal beneficio ed il recupero dell’intero capitale gravato delle sanzioni civili, calcolate a decorrere dall’ultima rata pagata nei termini, al tasso previsto per la morosità.
Si ribadisce che la normativa è applicabile solo ai soggetti legittimamente beneficiari e non a quelli esclusi ai sensi dell’OPCM 3442/2005 e della legge 290/2006 (4).

(1) (cfr. circolare n. 26 del 17 febbraio 2006)
(2) (cfr. circolare n. 25 del 16 gennaio 2007)
(3) in S.O. n. 51 del 29/02/2008
(4) (cfr. circolare n. 65 del 23 marzo 2007)

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