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Circolare INPS n. 6 del 19.01.2009

Progetto “Interventi speciali a sostegno dell’occupazione nel Comune di Taranto”. Disposizioni in materia di incentivi alle aziende per l’assunzione di lavoratori che partecipino a tirocini formativi. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al pian


Progetto “Interventi speciali a sostegno dell’occupazione nel Comune di Taranto”. Disposizioni in materia di incentivi alle aziende per l’assunzione di lavoratori che partecipino a tirocini formativi. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 6 del 19.01.2009

SOMMARIO: Istruzioni per l’erogazione alle aziende degli incentivi previsti in caso di assunzione di lavoratori destinatari degli interventi del Progetto “Interventi speciali a sostegno dell’occupazione nel Comune di Taranto”

1) Quadro normativo
Con decreto della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione n. 4539 del 3 agosto 2007, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha approvato il progetto “Interventi speciali a sostegno dell’occupazione nel Comune di Taranto”.
Il progetto prevede, tra l’altro, l’erogazione di sostegni al reddito del valore di € 500 per un periodo di 6 mesi, in favore di 500 giovani che partecipino a tirocini formativi.
Con nota n. prot. 14/0006030 del 13 maggio 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha previsto che il sussidio sia erogato dall’Inps e che i costi di gestione gravino sul Fondo per l’Occupazione.
Con successiva nota n. prot. 14/0007335 del 6 giugno 2008, il Ministero ha precisato che, se il lavoratore viene assunto dall’azienda prima della conclusione del tirocinio, l’erogazione del sostegno al reddito viene sospesa e l’importo non goduto viene trasferito dall’Inps al datore di lavoro sotto forma di incentivo all’assunzione.
In attuazione del decreto, tenendo conto delle modifiche ad esso apportate dal decreto direttoriale del 6 giugno 2008 e seguendo le indicazioni delle note operative, l’Inps ed Italia lavoro S.p.A.[1] hanno stipulato una convenzione per definire le modalità di erogazione del sussidio al lavoratore;con le note rispettivamente n. 387 del 25 giugno 2008 e n. 419 del 16 luglio 2008 sono state fornite alla Direzione regionale interessata le istruzioni normative e procedurali per l’erogazione del sussidio.
Di seguito si forniscono, d’intesa con Italia Lavoro S.p.A., i chiarimenti e le istruzioni amministrative per la fruizione degli specifici incentivi alle aziende che possono avervi titolo, nonché le istruzioni contabili per la rilevazione di detti incentivi.

2) Gli incentivi alle aziende
Nel caso in cui un’azienda assuma un soggetto avente titolo a percepire il sussidio, gli importi mensili non ancora maturati dall’interessato alla data di assunzione verranno riconosciuti all’azienda stessa, a condizione che si tratti di un’assunzione:
– a tempo indeterminato;
– con orario pari o superiore a 20 ore settimanali [2].
Nel corso dei primi diciotto mesi dall’assunzione, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l’azienda dovrà restituire il 100% del beneficio, in caso di dimissioni del lavoratore l’azienda dovrà restituire il 50% del beneficio.[3]
Italia Lavoro S.p.A. verifica che l’azienda possieda i requisiti necessari per il riconoscimento degli incentivi e ne dà comunicazione all’Inps per l’effettiva erogazione; nessuna responsabilità può essere attribuita all’Inps nelle ipotesi di incentivi autorizzati da Italia Lavoro S.p.A. e successivamente accertati quali indebiti.

3) Istruzioni per la fruizione degli incentivi
L’incentivo è corrisposto dall’Inps in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall’azienda relativamente ai propri lavoratori dipendenti.
L’azienda inoltra la richiesta del beneficio a Italia Lavoro S.p.A.; tale richiesta, ove accolta, vale anche come richiesta all’Inps di conguagliare il beneficio con i contributi dovuti.
A questo scopo l’azienda indica nella richiesta del beneficio:
– la posizione contributiva (matricola Inps) con cui l’azienda denuncia i contributi dei lavoratori per i quali spetta l’incentivo;
– la Sede Inps competente a gestire tale posizione contributiva;
– la Sede Inps competente a gestire il sussidio del lavoratore.
Italia Lavoro S.p.A. trasmette mensilmente all’Inps – Direzione regionale Puglia – l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo, indicando per ciascuna azienda:
– la denominazione, il codice fiscale e la posizione contributiva;
– la Sede Inps competente a gestire tale posizione contributiva;
– la Sede Inps competente a gestire il sussidio del lavoratore;
– la data dell’instaurazione del rapporto di lavoro (a decorrere da tale data viene interrotto il pagamento del sussidio al lavoratore);
– nome, cognome e codice fiscale del lavoratore.
La Direzione regionale Puglia comunica le informazioni contenute nell’elenco alle varie Sedi Inps, competenti per l’interruzione del sussidio e l’erogazione dell’incentivo.
L’unità di processo “prestazioni a sostegno del reddito” della Sede Inps che gestisce il sussidio:
– interrompe il pagamento a decorrere dal giorno dell’assunzione, dandone comunicazione al lavoratore;
– verifica l’importo dell’incentivo spettante all’azienda – in misura pari al residuo sussidio che sarebbe spettato al lavoratore – e lo comunica alla competente unità di processo “aziende con dipendenti”.
L’unità di processo “aziende con dipendenti” della Sede Inps competente a gestire la posizione contributiva autorizza l’azienda alla fruizione dell’incentivo mediante conguaglio con i contributi in unica soluzione – effettuando le necessarie operazioni negli archivi informatici, secondo le istruzioni di seguito riportate – e ne dà comunicazione all’azienda stessa mediante il modulo allegato alla presente circolare (all. n. 1).
Gli incentivi riconosciuti all’azienda sono compatibili con eventuali benefici contributivi, connessi al particolare tipo di assunzione effettuata, previsti dalla normativa vigente.

4) Codifica aziende
Le aziende autorizzate alla fruizione dell’incentivo dovranno essere contrassegnate dal codice di autorizzazione “9W” avente il nuovo significato di “azienda che fruisce dell’incentivo progetto Interventi speciali per Taranto – D.D. n. 4539 del 3 agosto 2007”.
Il codice di autorizzazione dovrà essere attribuito per il periodo strettamente necessario alle operazioni di conguaglio di seguito descritte.

5) Modalità di compilazione del DM10/2 .
La fruizione dell’incentivo in parola viene effettuata, in unica soluzione, attraverso il sistema delle denunce mensili mod. DM10/2, entro il terzo mese successivo al ricevimento dell’autorizzazione Inps al conguaglio, relativa al singolo lavoratore.
Dopo essere state autorizzate, le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
– esporranno i dati relativi ai dipendenti di cui trattasi nel quadro “B-C” del mod. DM10/2, utilizzando i codici tipo contribuzione normalmente in uso;
– ai soli fini statistici riporteranno nel mese in cui effettuano il conguaglio, in uno dei righi in bianco del quadro “B-C” del modello DM10/2, nella casella “n. dipendenti”, il numero dei lavoratori interessati facendolo precedere dal codice di nuova istituzione “ISPT” avente il significato di “lavoratori progetto Interventi speciali per Taranto”; nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “giornate, retribuzioni e somme a debito”;
– per le operazioni di conguaglio, da effettuare in unica soluzione indicheranno l’importo dell’incentivo spettante nel quadro “D” del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione “L403” avente il significato di “conguaglio incentivo progetto Interventi speciali per Taranto”
-per la eventuale restituzione del 100% o del 50% dell’incentivo rispettivamente per le ipotesi di licenziamento o dimissioni del lavoratore, l’azienda indicherà l’importo da restituire nel quadro B-C del modello DM 10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M118” avente il significato di “restituzione incentivo progetto Interventi speciali per Taranto”; nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.

6) Istruzioni procedurali e contabili.
Per la rilevazione contabile degli incentivi alle aziende derivanti dal Progetto di cui trattasi, tenuto conto che i relativi oneri sono posti a carico dello Stato (Fondo per l’occupazione), la procedura di ripartizione contabile dei modelli DM 10/2, in presenza del codice “L403”, imputa i relativi importi al conto GAW 32/115, istituito nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Per detti incentivi, eventualmente restituiti dai datori di lavoro mediante indicazione nei modelli DM 10/2 del codice “M118”, la citata procedura imputa le somme relative al conto GAW 24/115.
I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i sopra citati conti di nuova istituzione.

Allegati in formato .doc dal sito INPS:

Allegato N. 1
Allegato N. 2

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