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Circolare INPS n. 57 del 14.04.2006

Art. 01, co. 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazione dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Modifica alla disciplina giuridica della retribuzione imponibile ai fini contributivi per gli operai agricoli


Art. 01, co. 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazione dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Modifica alla disciplina giuridica della retribuzione imponibile ai fini contributivi per gli operai agricoli
Circolare INPS n. 57 del 14.04.2006

SOMMARIO: Premessa – Disposizioni normative – Campo di applicazione della norma – Istruzioni compilazione modelli di dichiarazione trimestrale (DMAG- Unico) – Adempimenti delle Sedi

1. Premessa.
A decorrere dal 1 gennaio 2006 la disciplina giuridica della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi, per effetto delle norme introdotte dall’art. 01, co. 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazione dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, subisce importanti modifiche per gli operai agricoli a tempo determinato e conferma la normativa per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

2. Disposizioni normative.
Il citato art. 01, co. 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, infatti, dispone che “A decorrere dal 1 gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata nell’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.”
L’applicazione di detta norma comporta che per gli operai agricoli ,da tale data, non trova più applicazione l’art.2 8 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’art.4 del D.lgs. 16 aprile 1997, n.146, nei casi in cui le stesse non fossero state superate dal salario contrattuale.
Pertanto trova applicazione, anche per gli operai agricoli a tempo determinato, quanto previsto dall’art. 1, co. 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e, quindi,a decorrere dal 1 gennaio 2006 la retribuzione da assumere quale base del calcolo contributivo non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, o individuali se più favorevoli.
Conseguentemente,da tale data,ai fini dell’individuazione della retribuzione rilevante nel calcolo dei contributi si applicano, anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le disposizioni previste dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificate dall’art. 6 del D.Lgs 2 settembre 1997, n. 314.
Inoltre, in forza del citato art. 1, co. 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, ove accada che i salari contrattuali risultino inferiori ai minimali di legge, così come rivalutati ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge 26 settembre 1981 n. 537, devono essere indicati, nei modelli di dichiarazione trimestrale relativi anche alla manodopera occupata a tempo determinato, i valori minimi previsti dalla legge che, per l’anno 2006, sono determinati in € 36,14, quanto alla misura minima giornaliera, e in € 6,25 –a seguito della rivalutazione ex art. 7 legge 638/1983, di cui alla circ. 6 novembre 1998 n. 233- quanto alla misura minima oraria per il caso di part time orizzontale.
Posto, poi, che nel settore agricolo trova applicazione l’art. 9-ter del D.L. 510/1996, convertito con modificazioni dalla legge 608/1996, per il quale “Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”, ne consegue che,anche nelle Province in cui la retribuzione contrattuale risulti ancora inferiore al minimale di legge, spettano le agevolazioni contributive previste dalle norme vigenti, purché si rispettino i minimali citati.
Per tutte le altre condizioni si rimanda alla circolare 28 aprile 1999, n. 99.

3. Campo di applicazione della norma.
La norma in esame trova certamente attuazione per tutte le categorie di operai a tempo determinato e indeterminato.
Tuttavia, dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, parrebbe che la retribuzione “contrattuale” sia stata estesa, oltre che agli OTD, anche agli “assimilati” – per i quali ultimi, verosimilmente, sono da intendersi gli “equiparati” di cui all’art. 8 della L. 334/1968, ossia i Piccoli coloni , i Compartecipanti familiari nonché i Compartecipanti individuali – disponendo, il citato comma 5, che la retribuzione da prendere ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee, è quella di cui al precedente comma 4, ovverossia la retribuzione indicata dall’art. 1, co. 1, del D.L. 338/1989, convertito dalla legge 389/1989.
Peraltro,per l’esatta individuazione dei destinatari della norma in questione, è stato posto quesito al Ministero competente e pertanto si fa riserva di fornire istruzioni al riguardo.

4. Istruzioni compilazione modelli di dichiarazione trimestrale (DMAG-Unico).
Considerato che la nuova norma sulla base imponibile entra in vigore dal 1 gennaio 2006, le istruzioni sulla compilazione del modello DMAG-Unico relativo a dichiarazioni in competenza anno 2006, contenute nel manuale allegato alla circolare 153/2002, Quadro “E” campo retribuzione, sono così modificate:
““Le retribuzioni di tipo ordinario “O” vanno sempre denunciate e, quindi, il campo relativo dovrà essere sempre avvalorato, anche nelle denunce di operai a tempo determinato.
N.B.:
– Per il lavoratore in malattia o infortunio, laddove il datore di lavoro integri l’indennità erogata dall’INPS o dall’INAIL il campo “retribuzioni” dovrà essere sempre avvalorato.
– Per gli operai a tempo determinato, con “codice contratto” 014 (LSU) e 038 (PIP), il campo “retribuzioni” non dovrà mai essere avvalorato.
– Per i compartecipanti individuali, con codice contratto “020” (CI) e “021” (CI LE), il campo “retribuzioni” non dovrà essere avvalorato in attesa della risposta Ministeriale””.

5. Adempimenti delle Sedi.
Considerato che la legge di conversione, entrata in vigore il 12 marzo 2006, prevede per il comma 4 in esame la decorrenza 1 gennaio 2006, e che alcune aziende hanno già presentato il modello DMAG-Unico relativo al I trimestre 2006, le Sedi che ricevono modelli non conformi alla nuova devono tempestivamente invitare le aziende a rettificare le dichiarazioni già presentate, in tempo utile per le operazioni di acquisizione delle denunce trimestrali.
E’ di tutta evidenza che, per evitare l’applicazione di sanzioni, in tali casi deve restare acquisita, quale data di presentazione, quella originaria.

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