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Circolare INPS n. 56 del 30.03.2010

Convenzione fra l’INPS e l’ Associazione Professionale Agricola (ACLI TERRA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni di disoccupazione agricola (art. 2 legge 27 dicembre 1973, n. 852) Istruzioni procedura


Convenzione fra l’INPS e l’ Associazione Professionale Agricola (ACLI TERRA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni di disoccupazione agricola (art. 2 legge 27 dicembre 1973, n. 852) Istruzioni procedurali e contabili. ( Circolare n. 98 del 2000)
Circolare INPS n. 56 del 30.03.2010

SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell’Acli Terra sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Con riferimento alla circolare del 18 maggio 2000 n. 98, che ha dato attuazione alla convenzione in oggetto, si precisa quanto segue.
In data 14 gennaio 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione con l’ACLI TERRA, approvata con determinazione n. 246 del 18 dicembre 2009, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 (vedi all.1),
Il predetto accordo ripete sostanzialmente lo schema di accordo in essere con le altre OO.SS.
Il costo del servizio è stato determinato in € 0,54 (cinquantaquattro centesimi) per singola delega.
L’Acli Terra si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 7 della convenzione allegata.
Si richiama l’art. 2 della convenzione allegata che disciplina i requisiti di validità della delega, requisiti che risultano formalizzati nel testo riportato sui modelli Prest.Agr. 21 T.P.
Le strutture periferiche interessate controlleranno, pertanto, che nelle deleghe siano stati rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma riportati nel suddetto testo.
Si fa presente che su tali deleghe l’Organizzazione in questione è indicata con la sigla: Acli Terra.
Su richiesta della citata Organizzazione Sindacale i versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti, con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione in oggetto, sul conto corrente che verrà comunicato completo del codice IBAN alle Strutture dell’Istituto con successivo messaggio.
Si comunica inoltre che la sede dell’ ACLI TERRA è Via San Damaso, 13 – 00165 Roma.

ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore dell’ACLI TERRA si richiamano le istruzioni contenute nella citata circolare n. 98 del 18 maggio 2000.

Allegato 1
CONVENZIONE FRA L’INPS E L’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA (ACLI TERRA) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SULLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 852.

L’anno 2010 il giorno 14 del mese di gennaio, in Roma tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente, quale legale rappresentante, dott. Antonio Mastrapasqua
e
l’Associazione Professionale Agricola (Acli Terra) nella persona del Presidente Nazionale, quale legale rappresentante Michele Zannini;

visto:
– la determinazione n. 246 del 18 dicembre 2009 ;
– l’articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852;
– il D.Lgs. n.196 del 30.06.03 in materia di protezione dei dati personali;
– le note n. 15/IV/0017836/14.01.16.01 del 21.10.09 e n. 24/VII/0020771 dello 06.11.09, con le quali il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
– che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,

si conviene quanto segue:

Art.1
Il diritto di versare, mediante trattenuta sull’indennità ordinaria di disoccupazione e/o sul trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37, i contributi associativi all’Associazione sindacale stipulante il presente accordo, può essere esercitato dai lavoratori agricoli aventi diritto alle suindicate prestazioni di disoccupazione.

Art.2
La delega prevista dal citato art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, nel testo contenuto nel modulo della domanda di prestazione, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato, deve recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

Art.3
La delega deve in ogni caso essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale, di cui all’art.25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all’art.7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta.
L’INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.

Art. 4
La misura del contributo dovuto a favore dell’Associazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell’atto di delega.

Art.5
L’INPS verserà all’Acli Terra l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, depurato delle spese di cui al successivo articolo 7 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Detti versamenti avverranno entro la fine del mese successivo a quello di pagamento.
L’INPS invierà all’Associazione i supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l’indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo.
L’Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell’INPS.

Art. 6
Il versamento degli importi di cui sopra, verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario, indicato annualmente all’INPS dall’Acli Terra.
In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

Art. 7
L’Associazione si impegna a ristorare l’INPS per le spese affrontate nell’espletamento del servizio di esazione. Attualmente i costi per il servizio di riscossione sono quelli previsti dalla determinazione del Commissario Straordinario. n. 29 del 4.3.09 (all.4), ovverosia per la convenzione di cui trattasi in relazione all’ attività sotto indicata:
– Gestione delega per singola prestazione: € 0.54
E’ a carico dell’Associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
L’Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 8
L’INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l’ organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto l’Acli Terra esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata e a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
L’Associazione stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o comunque l’applicazione della presente convenzione.

Art. 9
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’Acli Terra, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 10
Tutte le spese o gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione sono a carico dell’Associazione sindacale stipulante.

Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELL’INPS IL PRESIDENTE NAZIONALE dell’Acli Terra

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