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Circolare INPS n.54 del 04.04.2024

Articolo 1, commi 98, 99 e 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Incremento della base pensionabile nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


INDICE

1. Premessa

2. Ambito di applicazione

3. Obblighi contributivi

3.1 Esposizione dei dati nella sezione del flusso UniEmens

1. Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito, legge di Bilancio 2022).

L’articolo 1, comma 98, della citata legge, dispone che: “In sede di prima applicazione, le risorse di cui comma 100 sono destinate all’attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolare sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165”.

Il successivo comma 99 prevede che: “Le ritenute contributive in conto entrata della Gestione dipendenti pubblici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 98 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028”.

Il comma 100 del medesimo articolo 1, in ultimo, stabilisce la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al menzionato comma 98.

Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni relative all’incremento della base pensionabile.

Per quanto attiene all’indennità di buonuscita (TFS), con successivo messaggio saranno fornite le relative indicazioni.

2. Ambito di applicazione

L’articolo 1, comma 98, della legge di Bilancio 2022 prevede l’attribuzione a tutto il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile, di aumenti periodici da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento.

In particolare, con riferimento al trattamento pensionistico, l’incremento della base pensionabile, computato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, opera nella misura del 2,5% dal 1° gennaio 2022, del 5% dal 1° gennaio 2023, del 7,5% dal 1° gennaio 2024, del 12,5% dal 1° gennaio 2027 e del 15% dal 1° gennaio 2028.

Pertanto, per le anzianità di servizio maturate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio in esame viene trasformato in un incremento figurativo pari alla relativa percentuale in relazione all’anno di riferimento (dal 2,5% al 15%).

3. Obblighi contributivi

L’articolo 1, comma 99, della legge di Bilancio 2022, prevede che le voci retributive di cui al comma 98 del medesimo articolo 1 sono maggiorate figurativamente ai fini pensionistici (CTPS) e per le prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito), nei termini che seguono:

– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, del 2,5%;

– dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, del 5%;

– dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, del 7,5%;

– dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, del 12,5%;

– dal 1° gennaio 2028 del 15%.

Il medesimo comma 99 stabilisce che le ritenute contributive in conto entrata della Gestione dipendenti pubblici, effettuate ai fini pensionistici, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive, come sopra individuata.

3.1 Esposizione dei dati nella sezione del flusso UniEmens

Ai fini della compilazione della denuncia mensile tramite il flusso UniEmens – ListaPosPA, si deve indicare nell’apposito elemento l’importo corrispondente così come determinato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 165/1997, calcolato sulla maggiorazione figurativa prevista per i diversi periodi temporali indicati al precedente paragrafo 3.

Tale importo, da assoggettare alla contribuzione dovuta alla Gestione pensionistica a cui è iscritto il lavoratore e alla Gestione credito, deve essere ricompreso nell’elemento di tali Gestioni.

Per l’esposizione del dato per i lavoratori in forza al 1° gennaio 2022 deve essere trasmesso l’elemento V1, Causale 5, a sostituzione di quanto già inviato per ciascuno dei mesi pregressi ossia da gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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