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Circolare INPS n. 5 del 15.01.2008

Articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuova disciplina sulle decorrenze della pensione di vecchiaia


Articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuova disciplina sulle decorrenze della pensione di vecchiaia
Circolare INPS n. 5 del 15.01.2008

Come noto la legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008 le c.d. “finestre di accesso” per il pensionamento di vecchiaia.
Con messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007 sono state fornite le prime istruzioni relative all’applicazione della nuova normativa.
In particolare, era stato già chiarito che la nuova disciplina sulle “finestre di accesso” non si applica a coloro che hanno raggiunto il requisito anagrafico e contributivo prima del 31 dicembre 2007.
Al riguardo, in accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed anche al fine di evitare il contenzioso, si precisa che la disposizione in oggetto non è applicabile ai lavoratori che abbiano in corso alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni previste dai CCNL, ancorché raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi dopo la predetta data del 31 dicembre 2007.
Peraltro, per effetto di tale modifica normativa l’età per la concretizzazione del beneficio pensionistico di vecchiaia è stata modificata in ragione del periodo intercorrente tra il compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia e la predetta “apertura della finestra”.
Anche su tale punto la scrivente Direzione Generale, stante la rilevanza sociale della fattispecie, ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Il predetto Ministero, con la nota del 10.01.2008 prot. 15/V/0000379/03.01.01, ha espresso l’opinione che così come viene riconosciuta la tutela alle donne – da costante orientamento giurisprudenziale-, secondo il quale l’età limite per il pensionamento non coincide con quella lavorativa, oltre la quale è consentito il recesso “ad nutum”, allo stesso modo deve essere riconosciuta anche alla generalità dei lavoratori dipendenti nel momento in cui il godimento della pensione di vecchiaia è condizionato all’apertura della “finestra di accesso”.
Pertanto, sulla base anche delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, la possibilità di recesso “ad nutum” viene differita, alla luce delle nuove disposizioni previdenziali sulle decorrenze della pensione di vecchiaia, alla data di effettiva apertura della “finestra di accesso”.

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