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Circolare INPS n. 43 del 04.04.2008

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2 comma 110 e legge 28 febbraio 2008 n. 31. Definizione agevolata per gli enti non commerciali della sanità privata in crisi


Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2 comma 110 e legge 28 febbraio 2008 n. 31. Definizione agevolata per gli enti non commerciali della sanità privata in crisi
Circolare INPS n. 43 del 04.04.2008

SOMMARIO: Definizione agevolata dei contributi sospesi dal 2002 al 2006

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (1), all’art. 2, comma 110, concedeva agli enti non commerciali della sanità privata in crisi – individuati ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 255 – la possibilità di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006, versando, in due rate di eguale ammontare, l’intera somma dovuta per ciascun contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuita al 30 per cento.
La legge 28 febbraio 2008, n. 31 (2), di conversione in legge del cd. “decreto milleproroghe”, all’art. 36, comma 4 quater, stabilisce che il pagamento debba avvenire in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2008.
Il mancato rispetto del termine comporta decadenza dal beneficio.
Considerato che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, recepito nella circolare INPS n. 1 del 4 gennaio 2008, prevedeva che il pagamento dei contributi sospesi dal 2002 al 2007 avvenisse senza aggravio di sanzioni ed interessi entro il mese di gennaio 2008 in un’unica soluzione, ovvero, in ventiquattro rate mensili – di cui la prima da effettuarsi entro gennaio 2008 – occorre armonizzare le due disposizioni.
In sostanza occorre seguire modalità diverse in relazione agli anni interessati:
per gli anni 2002/2006 si può chiedere l’abbattimento del contributo sospeso al 30% della somma pagando in un’unica soluzione entro novembre 2008;
per i contributi sospesi nell’anno 2007, sono valide esclusivamente le modalità di recupero del citato DM 5/10/2007, cioè il pagamento in unica soluzione ovvero in 24 rate mensili uguali e consecutive a partire da gennaio 2008 e senza possibilità di definire in maniera agevolata tale annualità.
Si ricorda infine che i debiti non rientranti nel periodo di sospensione – cioè quelli antecedenti al mese di ottobre 2002 – devono essere versati dal 1 gennaio 2008 secondo le modalità del recupero crediti ordinari e quindi comprensivi di sanzioni in misura ordinaria, in quanto non possono usufruire della definizione agevolata né del pagamento rateale disposto per i contributi sospesi nel 2007.
Dal 1 gennaio 2008 decorre inoltre la ripresa delle procedure esecutive ed il pagamento dei contributi correnti.
Gli adempimenti connessi al versamento, e cioè la presentazione di tutte le denunce mensili, devono essere effettuati al termine del periodo di sospensione e comunque entro il primo pagamento.
I pagamenti oggetto di agevolazione devono essere effettuati mediante Mod. F24, da redigere secondo le modalità illustrate nell’esempio – riproducente una sezione INPS del medesimo modello – ed utilizzando il codice DSOS, istituito con la circolare n. 98 del 28.5.2002, per il versamento dei contributi sospesi per calamità naturali.
Nell’apposito campo deve essere esposta la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice indicato nel quadro D del modello DM10 di denuncia per la rilevazione del credito, vale a dire “N942”.

Sede

Causale Contributo

Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

DSOS

PPNNNNNNCCN942

Per il pagamento da effettuarsi entro novembre, gli enti interessati avranno cura di redigere due righe separate: una per la definizione agevolata del versamento del 30% dell’ammontare dovuto da ottobre 2002 al 31/12/2006, ed una per il pagamento delle rate mensili costanti (massimo 24) relative ai contributi sospesi nel 2007.
Si ricorda infine l’obbligo della presentazione dell’istanza contenente la rilevazione del debito e la manifestazione di volontà di usufruire dei benefici disposti dalle citate norme, sia per la definizione agevolata dei contributi 2002/2006 che per l’eventuale pagamento rateale dei contributi sospesi nel 2007.

(1) in GU n. 300 del 28/12/2007
(2) in GU n. 51 del 29/2/2008 S.O. n. 47

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