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Circolare INPS n. 35 del 26.02.2009

Sisma Marche ed Umbria 1997. Soggetti interessati alla definizione agevolata in seguito alle modificazioni introdotte dalla legge 22.12.2008 n.201 di conversione del D.L. 162/2008


Sisma Marche ed Umbria 1997. Soggetti interessati alla definizione agevolata in seguito alle modificazioni introdotte dalla legge 22.12.2008 n.201 di conversione del D.L. 162/2008
Circolare INPS n. 35 del 26.02.2009

SOMMARIO: Si illustra il disposto della Legge 22 dicembre 2008 n. 201, di conversione, con modificazioni, del Dl n. 162 del 23 ottobre 2008. Differimento termini di pagamento

Con circolare n. 103 del 27 novembre 2008 sono state portate a conoscenza delle sedi le disposizioni contenute nel D.L. 8 aprile 2008 n. 61, convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 103. Detto decreto ha previsto, all’art. 2 comma 1, per i soggetti aventi diritto alla sospensione contributiva per il sisma in oggetto, la possibilità di estinguere l’obbligazione contributiva versando soltanto il 40% del debito residuo al netto dei pagamenti effettuati fino al 10 aprile 2008, in 120 rate mensili uguali e consecutive. Tale facoltà poteva essere esercitata anche se i contributi di cui trattasi fossero stati iscritti a ruolo.
La scadenza della prima rata, originariamente fissata al 16 gennaio 2009, è stata poi prorogata al 16 giugno 2009 dall’art. 3, comma 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2008 n. 201 (1), ferme restando le altre disposizioni.
Una delle modificazioni introdotte dalla legge di conversione, con il comma 2 bis, riguarda l’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari.
La disposizione, infatti, prevede che anche i dipendenti pubblici, in palese deroga all’art. 6 bis della legge 290/2006, possano avvalersi della definizione agevolata e versare, quindi, il 40% del dovuto in 120 rate mensili, di cui la prima con scadenza 16 giugno 2009.
Ciò comporta che, in tutti i casi in cui è stato sospeso il versamento delle quote del pubblico dipendente, anche in assenza di sospensione della contribuzione a carico dell’ente, il beneficio può essere concesso.
Per conoscere la platea dei beneficiari, è necessario che le singole amministrazioni aventi sede nei territori interessati dalla calamità in oggetto, presentino apposita richiesta con l’indicazione della somma dovuta e del numero di rate con le quali intendono regolarizzare, fino ad un massimo di 120.
___________________
(1) GU n. 298 del 22/12/2008

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