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Circolare INPS n. 25 del 28.01.2001

Convenzione per il pagamento da parte dell’INPS dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono lavori socialmente utili i cui oneri sono interamente a carico degli Enti utilizzatori o promotori


Convenzione per il pagamento da parte dell’INPS dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono lavori socialmente utili i cui oneri sono interamente a carico degli Enti utilizzatori o promotori
Circolare INPS n. 25 del 28.01.2001

SOMMARIO: Determinazione degli oneri relativi alla contribuzione figurativa utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione

Con circolare n. 215 del 22.12.2000 sono state fornite istruzioni per il pagamento dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività di lavoro socialmente utile presso gli Enti che stipulano apposita Convenzione con l’INPS,secondo lo schema approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.406 del 26.7.2000, trasmesso con circolare n.143 del 1.8.2000. .
Per quanto riguarda il punto 6 della Convenzione e cioè la determinazione degli oneri relativi alla contribuzione figurativa utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione, si precisa che tale onere dovrà essere determinato, alla scadenza della convenzione, distinguendo tra:
a) soggetti che acquisiscono il diritto a pensione con il periodo di attività oggetto della convenzione stessa
b) altri soggetti
In particolare ,si dovrà procedere nel seguente modo:
– per i soggetti di cui al punto a) l’onere deve essere calcolato moltiplicando la misura annua della pensione liquidata per il coefficiente di una rendita temporanea anticipata frazionata in rate mensili con 13° differita, determinato sulla scorta delle basi tecniche utilizzate per la costruzione della tariffa per i riscatti in applicazione delle disposizioni di cui all’art.13 della legge n.1338/62;
– per i soggetti di cui al punto b) l’onere è calcolato con le modalità fissate per l’applicazione dell’art.13 della citata legge tenendo conto se del caso delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 184 del 1997 ( circ. 162 del 19.7.1997, punto 3 ).
La retribuzione di riferimento per il calcolo dell’onere non può essere inferiore al minimale vigente nell’anno di riferimento.
Si comunica che è allo studio la possibilità di fornire alle Sedi interessate i coefficienti, al fine di consentire autonomamente la definizione dei rapporti con gli Enti convenzionati.
Al momento, tuttavia, al fine di rispettare i tempi previsti dalla convenzione,l’elenco aggiornato dei lavoratori che svolgono attività di lavoro socialmente utile presso Enti convenzionati con l’INPS corredato dell’estratto contributivo dovrà essere trasmesso a questa Direzione Generale – Coordinamento Statistico – Attuariale, con l’evidenziazione della contribuzione già accreditata e di quella figurativa oggetto della convenzione stessa. Dovrà,inoltre,essere precisato quali lavoratori acquisiscono il diritto a pensione immediatamente.
Si ricorda che l’onere dovrà essere versato dagli Enti convenzionati entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto.
Si richiama l’attenzione delle Sedi sulla circostanza che,ai sensi dell’art. 6 della convenzione, la contribuzione figurativa in argomento è utile ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti per il diritto a pensionamento.

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