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Circolare INPS n. 25 del 26.01.2007

Modalità di recupero dei contributi sospesi a seguito del sisma di Catania 2002


Modalità di recupero dei contributi sospesi a seguito del sisma di Catania 2002
Circolare INPS n. 25 del 26.01.2007

SOMMARIO: Si illustra il disposto della L. 27 dicembre 2006 n. 296, art.1, c. 1011 che consente ai soggetti individuati dall’OPCM 3442/2005 la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007 del pagamento dei contributi sospesi a seguito del sisma che ha interessato alcuni comuni della provincia di Catania nel 2002

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296,”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 – Supplemento ordinario n. 244, all’art.1, c. 1011 consente la definizione del pagamento dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori di Catania nel 2002.
Per i datori di lavoro privati avente sede legale od operativa alla data dell’evento nei comuni indicati nell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005 n. 3442, recepita in circolare n. 26 del 17 febbraio 2006, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, corrispondendo l’ammontare dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50%, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione.
Pertanto il debito residuo ridotto al 50% dovrà essere versato, con le consuete modalità, entro il 30 giugno in unica soluzione o in rate mensili.
Considerato che l’Istituto ha concesso il recupero da marzo 2006 in 17 rate, l’importo delle rate sarà calcolato ripartendo l’ammontare dovuto, ridotto al 50%, in massimo 6 rate, poiché quelle di luglio ed agosto devono essere versate entro giugno.
E’ inoltre previsto che per il ritardato pagamento si applica il ravvedimento operoso ex art. 13 Dlgsvo 472 del 18/12/1997, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali. Come è noto, ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, la sanzione é ridotta ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Ne consegue che i soggetti beneficiari possono pagare l’ammontare dovuto ridotto al 50% entro il 30 giugno, senza oneri aggiuntivi, o pagare entro il 30 luglio sempre il medesimo importo ma gravato di sanzioni ed interessi.

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