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Circolare INPS n.214 del 06.12.2016

Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ulteriori istruzioni sui titoli di soggiorno utili per ottenere l’assegno.


Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ulteriori istruzioni sui titoli di soggiorno utili per ottenere l’assegno.

Premessa

Con la circolare n. 93 dell’8 maggio 2015 sono state fornite le prime istruzioni operative per l’applicazione della norma istitutiva dell’assegno di natalità.

Il paragrafo 3 della citata circolare indica i requisiti soggettivi che il richiedente deve possedere al momento della domanda di assegno per accedere al beneficio di cui trattasi.

Con particolare riferimento ai cittadini stranieri, ossia quei soggetti privi della cittadinanza di uno Stato Membro dell’Unione Europea, la circolare citata, conformemente al dato normativo, precisa che l’assegno, in presenza delle altre condizioni di legge, può essere concesso solo ai possessori del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 286/1998.

Di conseguenza, sino ad oggi, sono state respinte le domande presentate dagli stranieri in possesso di titoli diversi.

1. Estensione del beneficio ai possessori della carta di soggiorno per familiare e della carta di soggiorno permanente per familiare di cui agli artt. 10 e 17 del decreto legislativo n. 30/2007

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con parere trasmesso il 27 luglio 2016 (CdG MA008/A001/11186), ha esteso il beneficio agli stranieri titolari dei seguenti permessi previsti dagli artt. 10 e 17 del decreto legislativo n.30/2007:

  1. carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007;
  2. carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007.

Anche tali soggetti pertanto possono presentare domanda di assegno secondo le seguenti specifiche indicazioni.

Va premesso che per attuare l’estensione, l’Istituto sta effettuando gli adeguamenti procedurali necessari all’acquisizione telematica dei titoli di soggiorno per le domande relative ai cittadini stranieri.

A tal fine, sono attualmente in corso con il Ministero dell’Interno delle attività amministrative per la consultazione telematica dei titoli di soggiorno mediante accesso diretto da parte dell’Istituto alle banche dati del Ministero stesso. In attesa che si completi l’iter amministrativo per tali implementazioni procedurali, in via transitoria, è necessario che i soggetti in possesso del titolo di soggiorno rilascino una autodichiarazione attestante la titolarità dello stesso e l’indicazione degli estremi di tale documento. Le Strutture territoriali dell’INPS effettuano le opportune verifiche a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni in collaborazione con gli uffici del Ministero dell’Interno.

Per quanto non specificato nella presente circolare si fa rinvio alle istruzioni contenute nella citata circolare 93/2015.

2. Gestione delle nuove domande

Il cittadino straniero in possesso dei predetti titoli di cui ai punti A o B, nonché degli altri requisiti di legge previsti per il diritto all’assegno di cui trattasi, può presentare domanda tramite la procedura telematica secondo quanto indicato nella circolare INPS 93/2015 (punto 8).

In particolare il richiedente autocertificherà nella domanda telematica il possesso del titolo A o B inserendone gli estremi: tipo di permesso (permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo o vecchia carta permanente ante d.lgs 2007/30), carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea, numero di permesso, autorità che lo ha rilasciato (es. questura di …), data di rilascio, termine di validità.

3. Riesame delle domande respinte

Le domande di assegno presentate dagli stranieri in possesso dei titoli indicati ai punti A e B che sono state in precedenza respinte in applicazione della norma istitutiva, saranno oggetto di riesame alla luce delle nuove indicazioni ministeriali.

Il riesame della domanda a suo tempo presentata sarà effettuato su istanza del richiedente, compilando il modello allegato, presso la struttura territorialmente competente, che valuterà, in base alle nuove indicazioni ministeriali, la sussistenza dei requisiti sia con riferimento al titolo di soggiorno – sia con riferimento agli altri requisiti di legge richiesti, con particolare riguardo al possesso per il 2015 di un ISEE valido non superiore a 25.000 euro.

Qualora siano verificate le condizioni di legge per la concessione del beneficio, l’assegno verrà messo in pagamento sempre che nel frattempo la prestazione per il medesimo minore non sia stata concessa all’altro genitore.

La decorrenza dell’assegno viene determinata sulla base della data di presentazione della domanda oggetto di riesame, secondo le regole precisate nella citata circolare n. 93/2015. Con il primo pagamento verranno accreditate le mensilità arretrate eventualmente spettanti.

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