Circolare INPS n.2 del 15.01.2026

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2026


Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (cfr. l’art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e l’art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto 19 novembre 2025 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2025 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2024 (determinato in via provvisoria in misura pari al +0,8% dal decreto 15 novembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a +1,4% dal 1° gennaio 2026 e a +0,8% dal 1° gennaio 2025.

Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.

1° gennaio

2025

1° gennaio

2026

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati

€ 15,80

€ 16,02

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975

€ 7,90

€ 8,01

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)

€ 26,33

€ 26,70

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)

€ 13,16

€ 13,35

Assegno di cura o di sostentamento (mensile)

€ 106,22

€ 107,71

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2025 e al 2026, con i nuovi importi.

Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi è operato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche sulle indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera, prevista nella misura fissa di 16,02 euro, deve essere erogata quest’ultima.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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