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Circolare INPS n. 181 del 23.12.2013

Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre. Istruzioni operative aziende agricole.


 

Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita?: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternit? della madre. Istruzioni operative aziende agricole.

 

1.Premessa

Con circolare n. 40 del 14/3/2013 ? stato descritto il quadro normativo e l?ambito di applicazione del congedo obbligatorio ( un giorno) e congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternit? della madre ( due giorni), fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per una corretta denuncia sul modello DMAG, a decorrere dalla competenza del I trimestre 2013, delle giornate di congedo fruite, nel corso del trimestre, per i soli OTI.

Per ogni questione di carattere normativo si rimanda alla suddetta circolare.

2. Integrazione del modello DMAG-Unico e modalit? operative per usufruire della compensazione delle somme a titolo di congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente.

Con la dichiarazione trimestrale DMAG relativa al IV trimestre 2013, i datori di lavoro che anticipano le prestazioni in oggetto, potranno indicare, attraverso una denuncia di tipo P (principale) ? S (sostitutiva) ? V (di variazione), per ogni singolo lavoratore beneficiario dell?anticipazione, nel quadro “F?, relativamente al “tipo retribuzione?, una delle seguenti lettere:

B

Per denunciare se ? stata anticipata la prestazione per le giornate di “congedo obbligatorio? del padre lavoratore dipendente di cui all?art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

D

Per denunciare se ? stata anticipata la prestazione per le giornate di “congedo facoltativo? del padre lavoratore dipendente di cui all?art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Per ciascuna di esse occorrer?, inoltre, avvalorare:

campo “giorni? – il numero dei giorni per i quali ? stata erogata la prestazione,

campo “retribuzione? ? l?importo delle prestazioni anticipate per l?evento di cui alle lettere di nuova istituzione.

Qualora il permesso sia di tipo orario, occorrer? indicare il numero delle ore nel campo “Ore PT GOR?.

Come per le altre prestazioni anticipate, il datore di lavoro dovr? sottoscrivere la seguente dichiarazione:

il sottoscritto dichiara che gli importi anticipati esposti nel quadro F, campo retribuzione, sono stati effettivamente anticipati al lavoratore, sono stati determinati in conformit? alle vigenti disposizioni di legge e la relativa documentazione ? custodita in azienda?.

In merito alle modalit? di compensazione delle somme anticipate dalle aziende agli operai agricoli a tempo indeterminato, si fa rinvio a quanto descritto nella circolare n. 118/2007.

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