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Circolare INPS n. 179 del 24.10.2000

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali


Variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Circolare INPS n. 179 del 24.10.2000

SOMMARIO: Provvedimento della Banca d’Italia del 6 ottobre 2000. Variazione del tasso di riferimento al 4,75% con decorrenza dal’11 ottobre 2000.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2000 è stato pubblicato il provvedimento del 6 ottobre 2000 con il quale la Banca d’Italia, visto l’art. 2 comma 1 del D.Lgv. 24 giugno 1998 n.213 e la Delibera del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 5 ottobre 2000, ha fissato nella misura del 4,75 % a decorrere dall’11 ottobre 2000, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è pari al 10,75% a decorrere dalla medesima data dell’11 ottobre 2000.
La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

1) INTERESSI DI DILAZIONE
L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dall’11 ottobre 2000, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 10,75 % inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.

2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,75 % si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2000.

3) SOMME AGGIUNTIVE
La nuova misura delle somme aggiuntive si determina come segue:
– per le inadempienze previste al comma 217 dell’art. 1 della Legge 662/1996, è pari al tasso degli interessi di dilazione (10,75 %) maggiorato di tre punti e, quindi, al 13,75%;
– per i debiti relativi a periodi contributivi rientranti nella disciplina di cui alla Legge n. 48/1988, il tasso degli interessi di dilazione in vigore (10,75 %) va maggiorato di 5 punti, e pertanto è pari al 15,75 % ;
-per le inadempienze previste al comma 218 del summenzionato art. 1, è pari al nuovo tasso degli interessi di dilazione, e, quindi al 10,75 %;
-per le procedure concorsuali (cfr. PARTE PRIMA, punto 3.1, della circolare n. 65/1997) il riferimento al “prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello pari al tasso di riferimento (4,75 %).

A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l’importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n. 65) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.

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