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Circolare INPS n. 17 del 24.01.2001

Deposito dei contratti collettivi per la determinazione degli elementi contrattuali imponibili ai fini contributivi e per l’applicazione del regime di decontribuzione


Deposito dei contratti collettivi per la determinazione degli elementi contrattuali imponibili ai fini contributivi e per l’applicazione del regime di decontribuzione
Circolare INPS n. 17 del 24.01.2001

SOMMARIO: Chiarimenti in ordine agli uffici deputati al ricevimento dei contratti collettivi

Premessa
La trasmissione da parte di numerose aziende dei contratti collettivi e aziendali a questa Direzione Generale rende necessario richiamare l’attenzione sulla normativa vigente in materia di deposito dei contratti.
Il deposito dei contratti ed accordi collettivi con valenza territoriale (nazionale, regionale, provinciale) e dei contratti di secondo livello costituisce una forma di pubblicità preordinata alla conoscenza da parte degli organi pubblici interessati dei contenuti negoziali che hanno diretta rilevanza in materia previdenziale.

Deposito dei contratti per la determinazione degli elementi contrattuali imponibili ai fini contributivi.
Con riguardo all’obbligo del rispetto della retribuzione da contratto collettivo l’art. 3 del D.L. 14 giugno 1996 n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, ha introdotto taluni principi, valevoli anche ai fini previdenziali, volti a definire le modalità per la determinazione di taluni istituti diretti o indiretti quali la tredicesima mensilità, la retribuzione per ferie, ovvero di quelle componenti del trattamento economico la cui misura è di regola determinata in ragione della retribuzione corrente.
Ai fini dell’applicazione della norma i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni che consentono, ai fini contributivi, l’individuazione degli elementi accessori della retribuzione da considerare imponibili, devono essere depositati a cura delle parti stipulanti presso gli Uffici Provinciali del lavoro (si veda al riguardo la circ. 139/1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale contenuta in allegato alla circ. INPS n. 95 del 17/4/1997) competenti per territorio e degli enti previdenziali interessati.
Il deposito dei predetti contratti deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della stipulazione.
In particolare, per quanto riguarda l’Istituto, i contratti e gli accordi aziendali vanno depositati alla Sede dell’INPS presso la quale vengono effettuati gli adempimenti contributivi.
Per i contratti e accordi collettivi con valenza territoriale (nazionale, regionale, provinciale) è sufficiente un unico deposito per ciascun contratto e accordo da effettuare secondo i seguenti criteri:
1. i contratti e gli accordi nazionali devono essere depositati presso la Sede INPS di Via Amba Aradam, 5 – 00187 – Roma.
Quest’ultima darà comunicazione a tutte le altre Agenzie operanti sul territorio nazionale dell’avvenuto deposito specificando la relativa data e gli estremi del contratto;
2. i contratti e gli accordi regionali devono essere depositati presso la Sede INPS operante nella città capoluogo di regione la quale provvederà a trasmettere copia del contratto alle Agenzie della regione
3. i contratti e gli accordi provinciali devono essere depositati presso la Sede INPS del capoluogo di provincia la quale provvederà a trasmettere copia del contratto alle Agenzie della provincia
Per maggiori dettagli si veda la circolare n. 195/1996.

Deposito dei contratti di secondo livello per erogazioni legate ai risultati aziendali.
L’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni nella legge del 23 maggio 1997, n. 135 ha introdotto un particolare regime contributivo per le erogazioni la cui corresponsione è legata all’andamento dell’azienda.
Il primo comma dell’art. 2 del D.L. 67/1997 stabilisce che “sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all’art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all’ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare …”.
Al fine di usufruire dello speciale regime contributivo previsto per dette erogazioni i datori di lavoro o le associazioni a cui gli stessi aderiscono, devono, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 2 del D.L. 67/1997, depositare i contratti di cui al comma 1 presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione.
Non è richiesto alcun deposito presso gli uffici dell’Istituto.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Tipologia del contratto

Luogo di deposito

Legge 402/1996
Contratti e accordi collettivi contenenti clausole per l’individuazione dell’imponibilità degli elementi accessori della retribuzione.

Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione

Sede competente per territorio dell’Ente previdenziale interessato

D.L. 67/1997
Contratti di secondo livello che prevedono erogazioni legate ai risultati aziendali

Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione

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