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Circolare INPS n.167 del 07.10.2015

Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo. Articolo 5 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65.


Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo. Articolo 5 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65.

 

Sommario:

Con la presente circolare si illustrano i nuovi criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante utile per quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione e convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, entrata in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

L’ articolo 5, comma 1, del predetto decreto ha inserito all’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 il seguente periodo: “In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.”

Il comma 1-bis del medesimo articolo 5 ha disposto che “In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo”.

I commi 2 e 3 dello stesso articolo 5 hanno rispettivamente previsto la copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni ed autorizzato il Ministero dell’Economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Come noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

Per effetto della novella del citato articolo 1, comma 9, con riferimento alle pensioni liquidate a decorrere da gennaio 2015, per il calcolo della quota contributiva della pensione, il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui all’articolo 1, comma 9, della citata legge, non può essere inferiore a uno. La stessa norma prevede che la maggiore capitalizzazione riconosciuta nell’anno in cui la variazione media quinquennale del PIL è risultata minore a uno deve essere recuperata nell’anno successivo, applicando al coefficiente successivo il rapporto tra il coefficiente di capitalizzazione effettivo e l’unità. In sede di prima applicazione, tuttavia, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo.

Pertanto, il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante nel 2016, considerata la clausola di salvaguardia in sede di prima applicazione di cui al comma 1-bis del citato articolo 5, non subirà alcuna decurtazione. Solo qualora si verifichi nuovamente una variazione quinquennale del PIL inferiore all’unità si procederebbe al recupero su una o più delle capitalizzazioni successive per le quali il coefficiente è maggiore di 1.

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