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Circolare INPS n. 165 del 28.12.2011

Gestione separata – Integrazione dell’indennità di maternità per le assegniste di ricerca, di cui alla legge n. 240/2010, art. 22, c. 6 – obbligo contributivo ed istruzioni operative


Gestione separata – Integrazione dell’indennità di maternità per le assegniste di ricerca, di cui alla legge n. 240/2010, art. 22, c. 6 – obbligo contributivo ed istruzioni operative
Circolare INPS n. 165 del 28.12.2011

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosiddetta di riforma dell’Università, ha abrogato l’art. 51, c. 6. della legge n. 449/1997 che istituiva gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca erogati da università ed altre istituzioni di ricerca e, tra l’altro, li assoggettava alla contribuzione nella Gestione separata, di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.
La legge n.240 sopra citata, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, all’articolo 22, nel riformulare la norma soppressa, al comma 6 dello stesso articolo ha precisato che “nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca”.
Le integrazioni pagate dalle Università alle assegniste di ricerca, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno normalmente erogato, hanno natura di corrispettivo e, come tale, sono soggette alla contribuzione alla Gestione separata.
Pertanto, al momento dell’erogazione dell’integrazione, l’Università dovrà procedere ad effettuare il versamento e ad inviare il corrispondente Uniemens.
Il versamento dei contributi di competenza da gennaio a dicembre 2011 può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del presente messaggio, e cioè entro il 16 marzo 2012, senza aggravio di sanzioni civili (così come previsto dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con deliberazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993). Per lo stesso periodo pregresso dovrà essere inviato un Uniemens indicando nel “mese di competenza” l’ultimo mese di pagamento dell’integrazione (ad esempio maggio) e nel “periodo di attività” dal primo all’ultimo mese di pagamento dell’integrazione (ad esempio 1/1/2011 – 31/5/2011).
Il versamento con F24 deve riportare lo stesso mese di competenza indicato nell’Uniemens.
A partire dalle integrazioni erogate nel mese di gennaio 2012, l’invio degli Uniemens ed i relativi versamenti dovrà essere effettuato alle normali scadenze.

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