Circolare INPS n.157 del 30.12.2025

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025


INDICE

1. Variazione all’1,60 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

1. Variazione all’1,60 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 289 del 13 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto 10 dicembre 2025 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è stata fissata all’1,60 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali[1], a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In relazione alla previsione del decreto ministeriale in esame la misura dell’1,60 per cento si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2026.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).

La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000, che, per effetto delle modifiche operate dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° settembre 2024[2], dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il decreto ministeriale in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2026.

In relazione a ciò, la misura dell’interesse dell’1,60 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2026.

Il Direttore generale vicario

Antonio Pone


[1] Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002 e il paragrafo 5 della circolare n. 90 del 4 ottobre 2024.

[2] Si rammenta che, come precisato con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

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