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Circolare INPS n. 157 del 29.09.2003

Trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Determinazione dell’importo definitivo per l’anno 2001 e dell’importo provvisorio per l’anno 2003


Trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Determinazione dell’importo definitivo per l’anno 2001 e dell’importo provvisorio per l’anno 2003
Circolare INPS n. 157 del 29.09.2003

SOMMARIO: Il Commissario Straordinario ha determinato, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 147/1997, l’importo definitivo per l’anno 2001 e l’importo provvisorio per l’anno 2003 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Istruzioni contabili

Il Commissario Straordinario, con deliberazione n. 921 adottata in data 9 settembre 2003, ha determinato ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, l’importo definitivo per l’anno 2001 e l’importo provvisorio per l’anno 2003 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.
L’importo definitivo del trattamento speciale da erogare per l’anno 2001 è stato fissato nella misura del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortuni, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera l’anno precedente lo stato di disoccupazione. Considerato che ai lavoratori frontalieri per l’anno 2001 è stato già corrisposto l’importo provvisorio della prestazione nella misura del 40% del salario di riferimento, agli stessi dovrà essere corrisposto il relativo conguaglio nella misura del 10%.
L’importo provvisorio della prestazione per l’anno 2003 da erogare ai lavoratori in questione, il cui rapporto di lavoro è cessato o cesserà nel periodo 1.1. – 31.12.2003, ivi compresi quello dei lavoratori stagionali per il mancato rinnovo del contratto, è stato fissato nella misura del 40% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione.
Per quanto riguarda la contabilizzazione delle prestazioni in argomento si richiamano le istruzioni di cui al punto 4 della circolare n. 65 del 23 marzo 1998, come successivamente modificate con le istruzioni contabili di cui alla lettera F della circolare n.112 del 27 maggio 1998 riguardante il pagamento diretto delle prestazioni di disoccupazione non agricola.

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