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Circolare INPS n. 145 del 26.10.2004

Scioglimento del patronato FACI


Scioglimento del patronato FACI
Circolare INPS n. 145 del 26.10.2004

SOMMARIO: Istruzioni operative per lo scioglimento del patronato FACI: – – Cancellazione del codice – Nomina del Commissario

Con delibera consiliare della Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia del 17 dicembre 2003 è stato disposto lo scioglimento del patronato FACI, come comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 7 ottobre 2004.
Pertanto, il codice 11, corrispondente al citato Patronato, non è più acquisibile.
Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21 settembre 2004, pubblicato per estratto nella predetta Gazzetta Ufficiale, nomina l’Avv. Guido Faggiani, nato a Capodimonte (VT) il 27 agosto 1950 e domiciliato legalmente in Marta (Viterbo),via del Caio n. 35 commissario liquidatore del patronato FACI.
Al fine di permettere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di procedere alla verifica dell’attività espletata dalle Sedi locali del Patronato, le Strutture Periferiche dell’Istituto dovranno mettere a disposizione degli Ispettorati del Lavoro, le rilevazioni statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte e ogni altro utile elemento per la rilevazione delle attività del disciolto patronato.
Per quanto concerne la trattazione delle pratiche patrocinate dal FACI non ancora definite – fermo restando che il patronato FACI ha l’obbligo di dare comunicazione agli assistiti dell’avvenuto scioglimento e restituire a richiesta tutta la documentazione in possesso e relativa a prestazioni e interventi non ancora definiti – le Agenzie di produzione avranno comunque cura di intrattenere direttamente con gli assicurati interessati i necessari rapporti.
Le Agenzie di produzione dovranno inoltre notificare, al domicilio dell’assicurato, i provvedimenti di decisione delle domande di prestazione, a meno che non sia subentrato altro Patronato con regolare mandato rilasciato dall’assicurato stesso.
Il codice del Patronato FACI dovrà essere cancellato, a cura delle singole Agenzie di produzione, in tutte le pratiche non ancora definite, compresi i ricorsi amministrativi e giudiziari.
Gli Operatori del Patronato FACI non potranno più continuare a svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’Istituto, a meno che taluno di essi sia stato assunto da altro Patronato e sempre che risulti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 10 del D.M. 13 dicembre 1994, n. 764.

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