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Circolare INPS n. 135 del 21.12.2007

Indennità antitubercolari


Indennità antitubercolari
Circolare INPS n. 135 del 21.12.2007

SOMMARIO: Aumenti delle indennità antitubercolari determinati dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2007

Per effetto degli aumenti determinati dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n. 278 del 29.11.2007 – nelle misure, rispettivamente del 2% dal 1°gennaio 2007 (come già anticipato con D.M. del 20 novembre 2006) e (in via provvisoria) del 1,6%, dal 1°gennaio 2008 – gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il 2007 e per il 2008 sono i seguenti:

1°gennaio 2007

1°gennaio 2008

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.

Euro 11,43

Euro 11,61

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (1).

Euro 5,71

Euro 5,80

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).

Euro 19,04

Euro 19,34

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n. 419/1975 (giornaliera).

Euro 9,53

Euro 9,68

Assegno di cura o di sostentamento (mensile).

Euro 76,79

Euro 78,02

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza, tenuto conto che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari verrà opportunamente adeguata.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, 1° comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (2). In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 11,61, dovrà essere erogata quest’ultima.

1) v. “Atti Ufficiali” 1975, pag.1692
2) v. “Atti Ufficiali” 1971, pag. 162

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