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Circolare INPS n. 130 del 28.12.2009

Fondi Paritetici Interprofessionali – Modifiche all’impianto normativo di riferimento per il settore agricolo


Fondi Paritetici Interprofessionali – Modifiche all’impianto normativo di riferimento per il settore agricolo
Circolare INPS n. 130 del 28.12.2009

SOMMARIO: Premessa – Nuove modalità di adesione e revoca ai Fondi paritetici interprofessionali

Premessa
Con la circolare n. 34 del 19 marzo 2008 sono state disciplinate le novità apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.
Le novità hanno riguardato l’estensione agli operai del settore agricolo delle norme riguardanti i Fondi Paritetici Interprofessionali.
Con la circolare n. 107 del 1 ottobre 2009, a cui si rimanda per tutti gli aspetti non menzionati nella presente circolare, sono state disciplinate le modifiche al quadro normativo di riferimento apportate dall’art. 19, comma 7-bis della legge 28 gennaio 2009, n.2 e dal’art. 7-ter, comma 10 della legge 9 aprile 2009, n. 33.

Nuove modalità di adesione e revoca ai Fondi paritetici interprofessionali
La citata circolare n. 34 del 19 marzo 2008, in applicazione della legge n. 247/2007, ha previsto che la gestione delle adesioni e delle revoche avviene all’interno del sistema DMAG mediante un’apposita funzione denominata “Fondi Interprofessionali”.
Le leggi n. 2/2009 e n. 33/2009 impongono un cambiamento della precedente impostazione che fissava al 31 ottobre di ogni anno il termine entro il quale dovevano essere espresse le adesioni e le revoche e al 1 gennaio dell’anno successivo la decorrenza degli effetti delle scelte espresse.
A partire dal 4° trimestre 2009, sempre mediante la funzione “Fondi Interprofessionali”, le aziende potranno esercitare le scelte sopraindicate ogni trimestre e gli effetti di queste scelte decorreranno dal trimestre nel quale vengono espresse anche in caso di modelli DMAG tardivi relativi a competenze pregresse.
Eventuali nuove adesioni espresse entro il 30 novembre 2009 e non revocate entro tale data avranno operatività dal 4° trimestre 2009.
Si ritiene opportuno che le aziende e gli intermediari verifichino i dati presenti e apportino eventuali modifiche che decorreranno, come già precisato, dal 4° trimestre 2009.
La funzione “Fondi Interprofessionali” sarà fruibile ogni trimestre durante il periodo in cui è attivo il servizio di ricezione telematica dei modelli DMAG ( circolare n. 115 del 19 ottobre 2006 ).
Le aziende possono comunque accedere alla applicazione “Fondi interprofessionali” ed esprimere la propria scelta anche se non devono denunciare dati occupazionali o retributivi per quel trimestre.
L’adesione non deve essere riproposta nei trimestri successivi e negli anni successivi in quanto valida fino ad esplicita revoca. Può essere proposta, invece, ogni trimestre, la revoca e l’eventuale adesione contestuale ad un nuovo Fondo. In quest’ultimo caso di mobilità fra Fondi, le risorse economiche saranno attribuite al nuovo Fondo a partire dal trimestre nel quale la mobilità viene indicata.
Se non risulta intervenuta esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto non sarà possibile l’adesione ad un nuovo fondo.
L’adesione al Fondo può essere effettuata dall’azienda o dall’intermediario autorizzato alla gestione degli adempimenti contributivi come previsto dalla circolare n. 110 del 12 ottobre 2009 e validato dalla sede INPS mediante l’applicazione “Gestione Autorizzazioni”.
In relazione anche alle variazioni legislative intervenute, l’Istituto sta realizzando un sistema di scambio di comunicazioni con i Fondi Interprofessionali che consentirà di fornire, con cadenza trimestrale, un flusso informativo contenente le seguenti informazioni:
– aziende che hanno aderito al fondo;
– aziende che hanno provveduto al pagamento del contributo integrativo;
– le variazioni intervenute per mobilità con indicazione del nuovo Fondo prescelto;
– le revoche senza mobilità su un altro Fondo Interprofessionale.

Elenco dei Fondi Interprofessionali autorizzati

ACRONIMO

SETTORI INTERESSATI

FONDIMPRESA

Fondo per i lavoratori delle imprese industriali

FONDIRIGENTI

Fondo per i dirigenti industriali

FORTE

Fondo per i lavoratori del commercio, del turismo, dei servizi, del credito, delle assicurazioni e dei trasporti.

FONDIR

Fondo per i dirigenti del terziario

FONARCOM

Fondo per i lavoratori dei settori del terziario, artigianato, delle piccole e medie imprese

FONDO FORMAZIONE PMI

Fondo per i lavoratori delle piccole e medie imprese industriali

FONDO DIRIGENTI PMI

Fondo per i dirigenti delle piccole e medie imprese industriali

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

Fondo per i lavoratori delle imprese artigiane

FONCOOP

Fondo per i lavoratori delle imprese cooperative

FONTER

Fondo per i lavoratori delle imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione – servizi

FONDER

Fondo per la formazione continua negli enti ecclesiastici,

associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa

FONDOPROFESSIONI

Fondo per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende ad essi collegati.

FORAGRI

Fondo per la formazione continua in agricoltura.

FAZI

Fondo per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti dei comparti del commercio-turismo- servizi, artigianato e piccola e media impresa

FISP

Fondo per la formazione continua dei lavoratori dei servizi pubblici

FBCA

Fondo per la formazione continua nei settori del credito e delle assicurazioni

FORM

Fondo per la formazione continua nei comparti del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole medie imprese

FEMI

Fondo per la formazione continua nei settori economici dell’industria e piccole e medie imprese

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