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Circolare INPS n. 126 del 25.10.2012

Accordi bilaterali di sicurezza sociale . Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 7) – Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime bilaterale e cd. importo soglia.


Accordi bilaterali di sicurezza sociale . Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l?equit? e il consolidamento dei conti pubblici?. Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1? gennaio 1996 (articolo 24 comma 7) – Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1? gennaio 1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime bilaterale e cd. importo soglia.

Sommario:

Pensioni in regime bilaterale- importo del pro-rata estero da considerare anche nel calcolo del c.d. importo soglia ? parere del Ministero del Lavoro.

In base al comma 7 dell?articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l?equit? e il consolidamento dei conti pubblici?, per coloro il cui primo accredito contributivo ? avvenuto a decorrere dal 1? gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione di vecchiaia spetta, dal 1? gennaio 2012, a condizione che l?importo della pensione risulti essere non inferiore, per l?anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

In base al successivo comma 11 dell?articolo 24 della legge succitata, per coloro il cui primo accredito contributivo ? avvenuto a decorrere dal 1? gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione anticipata spetta, dal 1? gennaio 2012, a condizione che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che ai fini della determinazione del c.d. importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una prestazione pensionistica.

In particolare il Ministero precisa che, come ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la concessione dell?integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale, si tiene conto delle prestazioni percepite dall?interessato anche a carico di altri Stati, per analogia, anche nella valutazione dell?importo soglia debbano essere seguiti gli stessi criteri applicati nella determinazione del diritto all?integrazione al trattamento minimo.

In considerazione di quanto sopra, anche al fine di non penalizzare i lavoratori con mobilit? internazionale, si dispone che, dal 1 gennaio 2012, l?importo del pro-rata estero deve essere considerato nella verifica della ricorrenza del requisito introdotto dalle norme citate, in tutti i casi in cui ci? sia richiesto per la concessione di una pensione in regime bilaterale.

L?importo del pro-rata estero, cio?, dovr? essere sommato all?importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, cos? calcolato, non sia inferiore all?importo soglia.

Gli Accordi bilaterali di sicurezza sociale, per espressa valutazione del citato Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sebbene non prevedano il ricorso al principio di assimilazione di prestazioni, di cui all?art. 5 del regolamento (CE) 883/2004, non possono risultare in contrasto con quanto analogamente previsto in ambito comunitario, in quanto sarebbe penalizzante per i lavoratori migranti, esponendoli ad un alto rischio di rifiuto di prestazioni pensionistiche.

I singoli Accordi, riesaminati nel loro testo integrale, nulla contengono di ostativo al riconoscimento del pro-rata estero nel calcolo dell?importo soglia per coloro che rientrano totalmente nel sistema contributivo.

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