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Circolare INPS n. 124 del 29.09.2011

Recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di trattamenti di famiglia su pensioni dei lavoratori autonomi


Recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di trattamenti di famiglia su pensioni dei lavoratori autonomi
Circolare INPS n. 124 del 29.09.2011

SOMMARIO: il recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazione per trattamenti di famiglia su pensioni a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi deve essere effettuato sulla base delle medesime disposizioni applicabili agli indebiti relativi agli assegni al nucleo familiare su pensioni dei lavoratori dipendenti

1. Modalità di recupero degli indebiti trattamenti di famiglia corrisposti su pensioni
In materia di recupero degli indebiti pensionistici sono intervenute nel corso del tempo disposizioni che, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 2033 c.c. e seguenti del Codice civile, hanno dettato le condizioni per la recuperabilità da parte dell’Istituto delle somme indebitamente corrisposte. Per i pagamenti indebiti in ambito pensionistico effettuati fino al 31 dicembre 2000 trova applicazione l’articolo 38, commi da7 a10, della legge n. 448/2001, nonché, relativamente al periodo fino al 31/12/1995, l’art. 1, comma 260, della legge n. 662/1996; mentre, per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001, trova applicazione l’articolo 13, legge n. 412/91.
Gli ambiti di applicazione del citato articolo 13 e delle disposizioni di cui alla legge n. 448/2001 sono parzialmente divergenti.
In particolare le disposizioni di cui alla legge n. 448/2001 trovano applicazione in materia di indebiti relativi a “prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS”.
L’ambito di applicazione dell’articolo 13, della legge n. 412/1991, norma interpretativa dell’ articolo 52, comma 2, della legge n. 88/89, riguarda gli indebiti relativi a pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Con la circolare n. 172 del 1989, nel fornire istruzioni applicative dell’articolo 52 della legge n. 88/89, è stato precisato che “per i trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori dipendenti non trova comunque applicazione l’articolo 52, trattandosi di prestazioni autonome disciplinate dal T.U. delle norme sugli assegni familiari e successive integrazioni e modificazioni”.
Con la medesima circolare n. 172 è stato altresì precisato che la suddetta sanatoria non può applicarsi ai trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori autonomi in quanto “quote aggiuntive” di pensione, nel caso in cui sia emerso il venir meno del diritto al trattamento. Diversamente, qualora si sia riscontrato un mero errore di calcolo, la sanatoria è operante.
La successiva circolare n. 101/1990 ha eliminato la distinzione tra errore sulla sussistenza del diritto ed errore sulla misura del trattamento corrisposto, facendo riferimento ad una generica nozione di “errore imputabile all’Istituto”; per espresso richiamo, è stata, inoltre, confermata l’esclusione della sanatoria di cui all’art. 52 relativamente ai trattamenti dei lavoratori dipendenti, già prevista dalla citata circolare n. 172.
Ciò posto, sono sorte perplessità in ordine alla disciplina da riservare ai trattamenti di famiglia dei lavoratori autonomi, nonché sulla legittimità della distinzione operata tra i trattamenti di famiglia dei lavoratori autonomi e quelli dei dipendenti.
Il Coordinamento Generale Legale, interpellato a riguardo, ha precisato che <>.
Pertanto <>.
In conseguenza del parere sopra riportato la recuperabilità delle indebite corresponsioni di “quote aggiuntive” di pensione a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi a titolo trattamenti di famiglia deve essere verificata secondo i seguenti criteri:
– la recuperabilità degli indebiti corrisposti anteriormente al 1° gennaio 1996, che non siano prescritti, deve essere verificata ai sensi dell’articolo 1, comma 260, legge n. 662/1996;
– la recuperabilità degli indebiti corrisposti anteriormente al 1° gennaio 2001, che non siano prescritti, deve essere verificata ai sensi dell’articolo 38, commi da7 a10, legge n. 448/2001 (cfr. circolare n. 84/2002);
– la recuperabilità degli indebiti corrisposti dal 1° gennaio 2001 deve essere verificata ai sensi della disciplina generale dell’indebito oggettivo di cui articolo 2033 c.c. (anziché ai sensi della disciplina di cui all’articolo 13, legge n. 412/1991).

2. Situazioni giuridiche pendenti
I criteri interpretativi di cui al punto precedente trovano applicazione anche per i crediti in essere alla data di pubblicazione della presente circolare.
Non devono essere, invece, riesaminate le pratiche per le quali è stata definita la procedura di abbandono del credito in base alle previgenti istruzioni applicative, anche se non è stata data comunicazione al pensionato dell’applicazione della sanatoria.

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