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Circolare INPS n. 112 del 24.05.2001

Trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Determinazione dell’importo definitivo per l’anno 1999 e dell’importo provvisorio per l’anno 2001


Trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Determinazione dell’importo definitivo per l’anno 1999 e dell’importo provvisorio per l’anno 2001
Circolare INPS n. 112 del 24.05.2001

SOMMARIO: Il Consiglio di Amministrazione ha determinato, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 147/1997, l’importo definitivo per l’anno 1999 e l’importo provvisorio per l’anno 2001 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Istruzioni contabili

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 138 adottata nella seduta del 2 maggio u.s., ha determinato ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, l’importo definitivo per l’anno 1999 e l’importo provvisorio per l’anno 2001 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.
L’importo definitivo del trattamento speciale da erogare per l’anno 1999 è stato fissato nella misura del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortuni, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera l’anno precedente lo stato di disoccupazione. Considerato che ai lavoratori frontalieri per l’anno 1999 è stato già corrisposto l’importo provvisorio della prestazione nella misura del 35% del salario di riferimento, agli stessi dovrà essere corrisposto il relativo conguaglio nella misura del 15%.
L’importo provvisorio della prestazione per l’anno 2001 da erogare ai lavoratori in questione il cui rapporto di lavoro è cessato o cesserà nel periodo 1.1. – 31.12.2001, ivi compresi quello dei lavoratori stagionali per il mancato rinnovo del contratto, è stato fissato nella misura del 40% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell’anno precedente lo stato di disoccupazione.
Per quanto riguarda la contabilizzazione delle prestazioni in argomento si richiamano le istruzioni di cui al punto 4 della circolare n. 65 del 23 marzo 1998, come successivamente modificate con le istruzioni contabili di cui alla lettera F della circolare n.112 del 27 maggio 1998 riguardante il pagamento diretto delle prestazioni di disoccupazione non agricola.

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