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Circolare INPS n. 111 del 17.12.2008

Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto e attività dei call center. Chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle circolari ministeriali n. 1/2004, n. 17/2006 e n. 4/2008


Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto e attività dei call center. Chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle circolari ministeriali n. 1/2004, n. 17/2006 e n. 4/2008
Circolare INPS n. 111 del 17.12.2008

SOMMARIO: 1. Premessa 2. Indicazioni operative per l’attività di verifica delle collaborazioni a progetto 3. Conclusioni

1. Premessa
Con nota n. 25/I/0016984 del 27 novembre 2008, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di espletamento dell’attività di vigilanza, con particolare riferimento alla corretta applicazione delle circolari n. 1/2004, n. 17/2006 e 4/2008 (allegato 1) dettate in materia di collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto e di attività dei call center. Tali chiarimenti sono stati necessari alla luce delle nuove disposizioni esplicitate nella Direttiva del Ministro del 18 settembre 2008 (allegato 2), emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124, con la quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fornito precisi indirizzi operativi ai soggetti incaricati della vigilanza, ivi compreso l’INPS.

2. Indicazioni operative per l’attività di verifica delle collaborazioni a progetto
Ai fini della attività di verifica delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto, la Direttiva del Ministro detta differenti modalità comportamentali a seconda che si sia fatto o meno ricorso all’istituto della “certificazione dei contratti di lavoro” di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276 del 2003:
a) contratti già sottoposti al vaglio di una delle previste commissioni di certificazione, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione.
Tali tipologie di contratti «saranno oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica»ovvero «salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro»;
b) contratti non certificati o non sottoposti al vaglio di alcuna delle previste commissioni di certificazione.
Per tali tipologie di contratti, invece, «l’ispettore» «dovrà acquisire, confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1 del 2004 e n. 17 del 2006 (senza tenere conto della elencazione di attività e delle preclusioni contenute nella circolare n. 4 del 2008, da ritenersi complessivamente non coerenti con l’impianto e le finalità della «legge Biagi»), evidenziandoli specificamente nel verbale di accertamento e notificazione col quale si disconosca la natura autonoma del rapporto investigato, contrastando l’uso fraudolento del contratto di collaborazione».
In ogni caso, si precisa che per poter procedere alla contestazione della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, non sarà sufficiente invocare la mera genericità del corrispondente contenuto negoziale o la sua non perfetta rispondenza alla fattispecie contrattuale di riferimento, costituendo, questi ultimi, elementi meramente indiziari.
Inoltre, non si dovrà più tenere conto delle “presunzioni di subordinazione” introdotte dalla circolare ministeriale n. 4/2008 per determinate attività lavorative specificamente elencate.
Occorrerà, di contro, fare riferimento esclusivamente agli indirizzi operativi forniti dalla già citata nota del Ministero. Quest’ultima, infatti, opera una distinzione tra gli elementi propriamente qualificanti la collaborazione e gli elementi aventi una valenza meramente indiziaria e presuntiva e, come tali, di per sé non idonei a far disconoscere la natura autonoma del rapporto di lavoro investigato.
Si potrà pertanto riscontrare l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, laddove il collaboratore stesso, unilateralmente e discrezionalmente, determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
Costituiranno, invece, esclusivamente indizi ed elementi meramente presuntivi ai fini della riconduzione del rapporto di lavoro alla fattispecie di cui all’articolo 2094 c.c., gli elementi di seguito indicati:
1. che l’esecuzione dell’attività di collaborazione, conforme ai requisiti di legge (quanto alla specifica e puntuale sussistenza di un progetto o programma di lavoro), nell’ambito di una attività organizzata del committente, rientri anche nel suo core business. Tale ipotesi non sussiste nella diversa circostanza in cui vi sia una mera sovrapposizione tra attività del committente e attività del collaboratore;
2. che siano utilizzati esclusivamente mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente;
3. che siano utilizzati sistemi di chiamata in automatico, i quali, fornendo indicazioni al sistema informativo del committente circa la presenza del collaboratore, mettono in comunicazione il collaboratore medesimo, resosi in quel momento disponibile, con l’utente telefonico;
4. che lo svolgimento della prestazione avvenga all’interno di una struttura del committente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, ma che non vincoli il collaboratore al rispetto di quell’orario né a giustificare la non presenza nel luogo di svolgimento della prestazione. In questi casi il collaboratore avrà pertanto la possibilità di operare con flessibilità, ossia, potrà decidere se eseguire la prestazione e in quali giorni, a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera e, infine, se e per quanto tempo sospenderla;
5. che il committente si sia impegnato a corrispondere un compenso sul prodotto realizzato o “venduto” dal collaboratore nell’ambito di una specifica campagna, eventualmente variabile in maggiorazione al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato;
6. che siano state fornite istruzioni di massima da parte del committente al collaboratore, nell’ambito del potere di coordinamento, circa una corretta modalità di comportamento dell’operatore, con riferimento alla descrizione del prodotto o del servizio offerto, nonché alle modalità di comunicazione delle informazioni (anche ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 nonché del d.lgs. 6.09.2005, n. 206), ove siano del tutto specificative di quanto già chiarito nel progetto o programma di lavoro ovvero nel contratto di collaborazione. Le suddette istruzioni non dovranno, tuttavia, concretizzarsi in indicazioni di dettaglio riconducibili all’esercizio da parte del committente di un vero e proprio potere di controllo gerarchico funzionale alla etero-determinazione della prestazione di lavoro.
In questa prospettiva, laddove non sia presente l’elemento essenziale della subordinazione, anche i collaboratori trovati a svolgere attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie in generale, saranno riconducibili alla fattispecie in oggetto.
Pertanto, ai fini di un corretto utilizzo, sul piano probatorio, degli indizi ed elementi presuntivi sopra elencati, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 409, n. 3, del Codice di Procedura Civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente, ma «gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa».

3. Conclusioni
Alla luce dei nuovi principi ispiratori dell’attività di vigilanza e dei nuovi indirizzi operativi sopra delineati, considerato che la finalità propria dell’attività di vigilanza è quella di garantire l’effettività dei diritti previdenziali dei lavoratori e che, in quanto attività amministrativa, la stessa deve ispirarsi ai princìpi di economicità ed efficienza, sarà necessario attenersi alle citate direttive.
In particolare, occorrerà evitare di dar corso ad ispezioni che, oltre ad essere eccessivamente dispendiose in termini di impegno e di mezzi utilizzati, non consentono nemmeno di conseguire un reale ed immediato vantaggio per l’Istituto in termini di recupero contributivo, considerato anche il consistente e non sempre favorevole contenzioso che spesso ne scaturisce.
Tra l’altro, una eccessiva attenzione per tale fenomeno appare, oggi, ancor meno utile se si considera che attualmente per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è comunque prevista una significativa imposizione contributiva pari all’aliquota del 24%, manifestazione della volontà del legislatore di accordare sempre maggiori tutele anche a questo tipo di contratto.
Tali valutazioni dovranno, quindi, essere tenute nella debita considerazione in sede di programmazione dell’attività di vigilanza, i cui obiettivi, si ricorda, rimangono quelli del contrasto ad ogni forma di lavoro nero e di emersione delle aziende totalmente sconosciute all’Istituto.

Allegati in formato pdf dal sito INPS:

Allegato N. 1
Allegato N. 2

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