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Circolare INPS n. 11 del 28.01.2010

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2010 per i lavoratori domestici


Importo dei contributi dovuti per l’anno 2010 per i lavoratori domestici
Circolare INPS n. 11 del 28.01.2010

SOMMARIO: Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione

L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2008-dicembre 2008 ed il periodo gennaio 2009-dicembre 2009 è risultata del 0,7%.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2010 per i lavoratori domestici.
Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2009.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006, come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota
CUAF (1)

fino a € 7,22

oltre € 7,22
fino a € 8,81

oltre € 8,81

€ 6,40

€ 7,22

€ 8,81

€ 1,34 (0,32) (2)

€ 1,51 (0,36) (2)

€ 1,85 (0,44) (2)

€ 1,34 (0,32) (2)

€ 1,51 (0,36) (2)

€ 1,84 (0,44) (2)

Orario di lavoro
superiore a 24 ore
settimanali

€ 4,65

€ 0,98 (0,23) (2)

€ 0,97 (0,23) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione
I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue nella pagina successiva.

Coefficienti di ripartizione – Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI
CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,831068 17,2075% 0,824509
D.S. 2,0325% 0,096924 2,1525% 0,103138
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITA’ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,062470 1,31% 0,062770
Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,20% 0,009538 0,20% 0,009583
TOTALE 20,9700% 1,000000 20,8700% 1,000000

Riferimenti normativi:
– In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
– In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
– L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
– L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).
– A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
– A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
– In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
– In applicazione dell’ 27, comma 2-bis, della L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.

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